DPCM approvato in data 22.03.2020 che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Le nuove misure sono efficaci a partire ddal 23 marzo fino al prossimo 3 aprile.
Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.
Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti.
Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.
Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
Allo stesso modo, sempre recependo una nostra richiesta, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.
Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.