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Venerdì 5 settembre 2008 | Home | Area riservata

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Indice

Art. 1

Costituzione

Art. 2

Definizione della Consulenza Direzionale

Art. 3

Finalità specifiche della Associazione

Art. 4

Associati Effettivi

Art. 5

Associati Aggregati

Art. 6

Rappresentanza, ammissione e permanenza nell’Associazione

Art. 7

Cessazione della qualifica di Associato e sanzioni associative

 

7.1. Recesso

 

7.2. Esclusione

Art. 8

Articolazione della base associativa e relativi voti

Art. 9

Contributi associativi

Art. 10

Confluenza di altre Associazioni

Art. 11

Organi e strutture dell’Associazione

 

11.1. DELEGAZIONI TERRITORIALI (DT)
11.2. ORGANI COLLEGIALI DELL’ASSOCIAZIONE
11.3. CARICHE ASSOCIATIVE
11.4. STRUTTURE OPERATIVE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 12

Assemblea Generale degli Associati

Art. 13

Assemblea di Delegazione Territoriale

Art. 14

Giunta

Art. 15

Consiglio Direttivo (CD)

Art. 16

Consiglio Direttivo di Delegazione Territoriale (CDD)

Art. 17

Probiviri

Art. 17A

Collegio Arbitrale

Art. 17B

Collegio dei Probiviri

Art. 18

Collegio dei Revisori dei Contabili (CRC)

Art. 19

Commissione di Designazione (Commissione)

Art. 20

Gruppi di Lavoro (GDL)

Art. 21

Presidente

Art. 22

Vice Presidente Vicario

Art. 23

Vice Presidenti

Art. 24

Presidenti di Delegazione Territoriale

Art. 25

Vice Presidenti di Delegazione Territoriale

Art. 26

Tesoriere

Art. 27

Direttore Generale

Art. 28

Segreteria Generale e Uffici Dipendenti

Art. 29

Norme relative agli Organi e alle Cariche Associative

Art. 30

Gestione economico-finanziaria

 

30.1. Fondo Comune
30.2. Esercizio finanziario
30.3. Bilancio Preventivo
30.4. Bilancio Consuntivo

Art. 31

Modificazioni dello Statuto

Art. 32

Scioglimento dell’Associazione

Art. 33

Disposizione transitoria

   

 


 

 

Statuto

Art. 1. Costituzione

È costituita, in Roma ”ASSOCONSULT (Associazione Federativa delle Imprese di Consulenza Direzionale e Organizzativa), in prosieguo denominata Associazione.
L’Associazione non ha scopo di lucro; ma essa può promuovere iniziative, anche di carattere economico, se volte ad una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali.
Essa può, in particolare, acquisire quote di partecipazione in enti, organizzazioni, consorzi non aventi fini di lucro.
Sugli avanzi di gestione non vi può essere distribuzione di utili agli Associati.
L’Associazione aderisce a CONFINDUSTRIA, acquisendo pertanto i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Associati. In particolare:
- adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi;
- assume la qualità di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza confederale;
- adotta la Carta dei valori confederali, evidenziando che, unitamente al Codice Etico di Confindustria, diventano parte integrante dello statuto Assoconsult.
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
L’Associazione, inoltre, informa i propri comportamenti al codice etico e professionale di FEACO (Federazione Europea delle Associazioni di Consulenza Organizzativa).
L’Associazione adotta Regolamenti ed un Codice Deontologico, che tutti gli Associati sono tenuti a rispettare ed applicare.
La Sede Legale e Istituzionale dell’Associazione è a Roma.
L’Associazione può avere eventuali Sedi Operative in altre città.
La dislocazione delle Sedi viene decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
L’Associazione si articola in Delegazioni Territoriali, comprendenti una o più regioni, aventi una propria struttura ed una propria vita associativa, finalizzate a sviluppare, nell’ambito dell’Associazione, la presenza della consulenza sul territorio di competenza.
Le Delegazioni Territoriali vengono elencate nel Regolamento di Attuazione.

Art. 2. Definizione della Consulenza Direzionale

Agli effetti del presente statuto per “Consulenza Direzionale e Organizzativa” (di seguito indicata come “Consulenza”) s’intende l’attività  di fornitura,  intesa come progettazione ed erogazione, di servizi immateriali ed intellettuali esercitata sotto forma di impresa e i cui clienti sono soggetti collettivi (imprese/organizzazioni/enti).
Essa prevede il rispetto di valori e di regole di comportamento (etica).

Si esplica mediante prestazioni professionali quali:

-     consigli, pareri e raccomandazioni;

-     studio ed elaborazione di piani e progetti;

-     indirizzo, supporto e partecipazione alla realizzazione degli stessi;

-        monitoraggio della qualità del processo e valutazione dell'efficacia e della qualità dei risultati;

-        formazione professionale e comportamentale.

Si realizza nelle dimensioni:

-      politica: concepire ed elaborare linee guida, criteri, politiche e progetti di cambiamento connessi alla vision e alla strategia complessiva;

-      organizzativa: elaborare e pianificare progetti organizzativi e di miglioramento;

-      specialistica:  realizzare in supporto e in affiancamento alla Direzione (Management)  progetti tendenti all’ottenimento di risultati di settore;

-     manageriale:  gestire, parzialmente o totalmente, attività e/o progetti operativi a tempo determinato in posizioni/ruoli manageriali (per esempio “temporary manager”).

Le tipologie proprie della Consulenza vengono elencate e descritte nel Regolamento di  Attuazione.



Art. 3. Finalità specifiche dell’Associazione
 

L’Associazione ha per scopo di riunire le imprese di consulenza, per favorirne lo sviluppo, promovendo  e tutelando l’immagine, il ruolo e la qualificazione della professione, nell’interesse della committenza e degli associati stessi.

L’Associazione si propone le seguenti finalità:

1.        diffondere nel Paese la conoscenza delle migliori tecniche di organizzazione e di gestione, nonché il valore della Consulenza, per il miglioramento dell’efficienza e della competitività del Sistema Italia,

2.        partecipare ad iniziative tese a sviluppare la Consulenza, come referente essenziale delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea;

3.        promuovere iniziative tese ad agevolare la internazionalizzazione della consulenza direzionale;

4.        tutelare i clienti attraverso la garanzia di qualità dei servizi erogati e la trasparenza dei comportamenti, valorizzando la professionalità degli associati ad Assoconsult;

5.        diffondere e difendere, nell’esercizio dell’attività di Consulenza, l’etica professionale , intesa come pratica codificata verso i terzi e tra gli associati e come responsabilità sociale nei confronti della collettività:

6.        promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei consulenti e lo scambio di know how fra gli associati;

7.      promuovere e proteggere attivamente gli interessi giuridici, economici e professionali degli associati, del settore della Consulenza e degli altri settori dei servizi avanzati aventi attinenza e relazione con la Consulenza;

8.          rappresentare  la categoria nei rapporti con enti ed istituzioni, designando, ove richiesto, propri rappresentanti;

9.          rappresentare le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei  lavoratori, per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi di lavoro; per l’esame delle controversie collettive e per la trattazione di ogni altro problema collettivo concernente i  rapporti di lavoro;

10.       fornire assistenza agli associati per le questioni economiche, giuridiche, sindacali e quant’altro ritenuto di interesse associativo;

11.       promuovere studi e ricerche, anche di mercato, sulle attività di Consulenza;

12.       promuovere idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore degli associati; sviluppare rapporti con  associazioni ed enti rappresentativi della cultura d’impresa e dei servizi qualificati alle aziende e favorire gli interscambi a livello internazionale.

Gli obiettivi strategici che l’Associazione si pone per il raggiungimento di queste finalità sono descritti sul Regolamento di Attuazione.


Art. 4. Associati Effettivi
 

Si definiscono come tali le imprese che esercitino l’attività di consulenza, come definita all’art.2, in via esclusiva o prevalente e con organizzazione di tipo industriale, come definita dall’art. 4 del Regolamento di Attuazione

Gli Associati Effettivi hanno piena titolarità attiva e passiva: hanno diritto di voto e i loro rappresentanti possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Gli Associati Effettivi debbono aderire alla Delegazione Territoriale in cui si trova la sede principale della propria impresa, intendendosi per tale la sede legale o una sede operativa dell’impresa, scelta dell’Associato.

Hanno, tuttavia, facoltà di partecipare, in qualità di Associati Aggregati, alle attività di Delegazioni Territoriali diverse da quella di appartenenza.

I requisiti di ammissione  e di permanenza nell’Associazione con la qualifica di Associato Effettivo sono definiti dal Regolamento di Attuazione.

Le  imprese  che  hanno  i  requisiti per essere associati effettivi non possono essere associate come aggregati.

Tutti gli Associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.



Art. 5. Associati Aggregati
 

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che  presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Gli Associati Aggregati non hanno diritto di voto, non possono fare parte degli Organi Collegiali e i loro rappresentanti non possono ricoprire Cariche Associative.

Gli Associati Aggregati  possono partecipare alle attività dell’Associazione.

Gli Associati Aggregati, inoltre, debbono aderire alla Delegazione Territoriale in cui si trova la sede principale della loro attività.

I requisiti di ammissione  e di permanenza nell’Associazione con la qualifica di Associato Aggregato  sono definiti nel Regolamento di Attuazione.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.



Art. 6. Rappresentanza, ammissione e permanenza nell’Associazione
 

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

In questo caso, il Rappresentante dell’Associato diviene a tutti gli effetti il delegato, in sostituzione del Legale Rappresentante, fatta eccezione per la partecipazione all’Assemblea Generale.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e di componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

L’ammissione e la permanenza nell’Associazione sono subordinate al possesso dei  requisiti previsti dagli art. 4., per gli Associati Effettivi, o 5., per gli Associati Aggregati, dello Statuto.

La valutazione circa la validità dei requisiti, e quindi circa l’accettazione della domanda di ammissione, è demandata al Consiglio Direttivo; e, solo in caso di decisione negativa del Consiglio Direttivo, in seconda istanza alla Giunta; infine al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile.

L’ammissione in Associazione è a tempo indeterminato; per recedere dalla Associazione è necessaria specifica richiesta in tal senso, come previsto dall’art. 7.1.

Nel caso di confluenza di altre associazioni nell’Associazione, valgono, per l’ammissione degli associati delle medesime, i criteri definiti dal Regolamento di Attuazione per il caso specifico.

La permanenza nell’Associazione è subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti, che verranno periodicamente verificati dal Collegio dei Probiviri.

La frequenza e le modalità di verifica dei requisiti associativi, sono definite nel Regolamento di Attuazione.

L’eventuale perdita dei requisiti verrà comunicata al Consiglio Direttivo per la valutazione delle sanzioni da adottare.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Associati Effettivi aventi più sedi in Italia possono richiedere:

a) l’associazione come Associato Effettivo delle varie sedi, se esse si configurano con personalità giuridica propria,divenendo, in tal caso, Associati diversi a tutti gli effetti;
b) l’associazione come Associato Aggregato delle strutture locali, se non  hanno rilevanza societaria propria.



Art. 7. Cessazione della qualifica di Associato
 

7.1.  Recesso

Ogni Associato può recedere liberamente dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente contenente una dichiarazione in tal senso.

La cessazione ha effetto a decorrere dalla fine dell’anno nel quale è stata comunicata ed il recedente è tenuto a pagare tutti i contributi associativi relativi all’intero anno sociale in corso.

7.2. Espulsione

La cessazione della qualifica di Associato, per espulsione dall’Associazione, viene deliberata dalla Giunta nei seguenti casi:

a.          Colpa grave:

-           mancata o non veritiera dichiarazione della fascia di  fatturato dell’anno pregresso;

-           perdita dei requisiti previsti per la qualifica di Associato, ovvero mancanza dei medesimi al momento dell’ammissione;        

-           mancato o ritardato versamento delle quote e dei contributi associativi;

-           comportamenti deontologicamente negativi di estrema gravità.

b.      Recidiva: quando, dopo l’adozione nei confronti dell’Associato di misure sanzionatorie più lievi, esse non abbiano sortito l’effetto di eliminare il motivo della sanzione stessa, o l’Associato sia stato più volte colpito dalle sanzioni associative di cui all’art.7.3 del presente  Statuto.

La cessazione ha effetto immediato e non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle quote associative versate.

Contro la decisione di espulsione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e durante l’iter di definizione del ricorso l’Associato è sospeso da ogni attività all’interno dell’Associazione.

 

Art. 8. Articolazione della base associativa e relativi voti
 

Gli Associati Effettivi vengono suddivisi  in quattro fasce di fatturato,  relative all’anno solare pregresso, alle quali competono, in  Assemblea Generale e in Assemblea di Delegazione Territoriale, voti nella misura seguente:

 -Fascia A: un voto.

- Fascia B: due voti.

- Fascia C: tre voti.

- Fascia D: quattro voti.

In tutti gli altri organi, ogni Associato ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

I limiti delle fasce di fatturato sono stabilite dal Regolamento di Attuazione.

Gli Associati Aggregati appartengono ad un’unica fascia E, senza differenziazione di fatturato, e non hanno diritto di voto.



Art. 9. Contributi associativi
 

Il funzionamento dell’Associazione è assicurato dai contributi versati dagli Associati. Il mancato pagamento dei contributi associativi entro trenta giorni dalle scadenze stabilite è motivo di espulsione dall’Associazione.

I contributi associativi sono di tre tipi:

·           QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: è un contributo obbligatorio che deve essere versato nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione.

L’Assemblea, su proposta della Giunta, delibera ogni anno, per quello successivo, l’ammontare delle quote associative annuali per tutte le fasce degli  Associati Effettivi ed Aggregati. Se non vengono stabilite nuove quote in tempo utile, saranno applicate nel nuovo esercizio le quote dell’esercizio precedente.

·           QUOTA DI ADESIONE: l’Assemblea, su richiesta della Giunta, ha facoltà di applicare ai nuovi Associati, in funzione di politiche associative, una quota di adesione ridotta rispetto alla quota associativa annuale.

·           QUOTA INTEGRATIVA ANNUALE: l’Assemblea, su proposta della Giunta, può stabilire per gli Associati Effettivi contributi particolari finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi dell’Associazione.

Tali contributi costituiscono quote annuali integrative della quota associativa, di cui divengono, ad ogni effetto, parte integrante.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.


Art. 10. Confluenza di altre Associazioni
 

Quando si verifichi l’opportunità di ampliare l’Associazione, mediante la confluenza in essa degli associati di altra associazione di imprese di consulenza di direzione, avente caratteristiche e obiettivi con essa compatibili, verrà costituito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell’Associazione, un particolare Gruppo di Lavoro Istituzionale (GLI), con la nomina del Coordinatore  e dei componenti del medesimo.

Il GLI opererà in collaborazione con i rappresentanti dell’altra associazione al fine di valutare la fattibilità e le modalità della confluenza, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione; e sottoponendo poi alla Giunta un documento di proposta motivata di accettazione o di rifiuto della confluenza e, nella prima ipotesi, delle condizioni della medesima.

La Giunta esprimerà il proprio parere in proposito, che verrà comunicato alla assemblea; alla quale compete la  decisione in ordine alla accettazione della proposta, come previsto dall’art. 12/Competenze/h, dello Statuto.

Nel caso in cui l’Assemblea approvi la confluenza, il Presidente avrà mandato per sottoscrivere con il Presidente dell’altra Associazione l’accordo di confluenza in Assoconsult.

Per gli associati dell’Associazione confluente valgono i criteri di adesione descritti nel Regolamento di Attuazione, che devono comunque essere esplicitamente approvati in sede di accordo.

L’accordo di confluenza può trovare applicazione soltanto dopo che l’associazione confluente abbia, ad ogni effetto, cessato di esistere.



Art. 11. Organi e strutture dell’Associazione
 

11.1.  DELEGAZIONI TERRITORIALI (DT)

Al fine di sviluppare l’attività associativa su tutto il territorio nazionale, l’Associazione si articola in Delegazioni Territoriali, comprendenti una o più  Regioni.

L’elenco delle Delegazioni Territoriali è contenuto nel Regolamento di Attuazione.

Tutti gli associati devono aderire ad una Delegazione Territoriale.

Gli Associati aventi la propria sede principale, come definita al precedente art.4,  in una Regione, fanno parte della Delegazione Territoriale in cui la regione è compresa.

Una Delegazione, per essere costituita e per continuare ad esistere, deve avere il numero minimo di Associati Effettivi definito dal Regolamento di Attuazione.

Ove non sia raggiungibile il numero minimo di Associati, possono essere costituite Delegazioni Territoriali con più Regioni, preferibilmente contigue.

L’attività delle Delegazioni Territoriali deve essere coerente e coordinata rispetto alle strategie, alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali dell’Associazione.

La costituzione e la cessazione delle Delegazioni sono demandate al Presidente, previo parere favorevole della Giunta.

Il Presidente dell’Associazione può autorizzare che la DT, su richiesta del proprio Presidente, previa autorizzazione della Giunta e con parere favorevole del Tesoriere, abbia una propria gestione economica, purché nell’ambito e coordinata con quella dell’Associazione e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

11.2.   ORGANI COLLEGIALI DELL’ASSOCIAZIONE: 

§       ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI (art.12)

§       ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE TERRITORIALE (art.13)

§       GIUNTA (art.14)

§       CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 15)

§       CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELEGAZIONE TERRITORIALE (art.16)

§       PROBIVIRI (art.17)

§       COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (art.18)

§       COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE (art.19)

§       GRUPPI DI LAVORO (art.20) 

11.3.   CARICHE ASSOCIATIVE: 

§       PRESIDENTE (art.21)

§       VICE PRESIDENTE VICARIO (art.22)

§       VICE PRESIDENTI (art.23)

§       PRESIDENTI DI DELEGAZIONE TERRITORIALE (art.24)

§       VICE PRESIDENTI DI DELEGAZIONE TERRITORIALE (art.25)

§       TESORIERE (art.26)

11.4.    STRUTTURE OPERATIVE DELLA  ASSOCIAZIONE:

§       DIRETTORE GENERALE (art.27)

§       SEGRETERIA GENERALE E UFFICI  DIPENDENTI (art.28)



Art. 12. Assemblea Generale degli Associati
 

Partecipanti: all’assemblea possono partecipare con diritto di intervento e di voto i Rappresentanti degli Associati Effettivi che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

Gli Associati Aggregati possono presenziare all’assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Ogni Associato votante può rappresentare, con delega scritta, solo un altro Associato avente diritto di voto.

Convocazione: l’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano:

-       il Presidente;

-          la Giunta;

-          il Consiglio Direttivo;

-       almeno la metà dei Presidenti delle Delegazioni;

-       almeno un quinto degli Associati  Effettivi.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di questo, dal più anziano di età dei componenti del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora l’assemblea vada deserta, e si tratti di assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione: in tal caso, il preavviso di convocazione è ridotto a dieci giorni.

Regole: l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che  rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero degli associati e del numero dei voti  spettanti agli aventi diritto al voto.

Se, entro un’ora dall’inizio dell’assemblea, non venga raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova assemblea, con identico ordine del giorno, che sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti.

Per la validità delle assemblee di modifiche allo statuto e di scioglimento dell’Associazione vale rispettivamente il disposto degli articoli 31 e 32 dello Statuto.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’assemblea., ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, anche in conformità a quanto fissato dall’art. 29/B del Regolamento di Attuazione.

 Presidenza: l’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di questo, dal più anziano di età dei componenti del Consiglio Direttivo.

Competenze: compete all’assemblea:

a)     eleggere il Presidente dell’Associazione nell’Assemblea di ogni quadriennio negli anni dispari;

b)    eleggere i Vice Presidenti, proposti dal Presidente nell’Assemblea di ogni quadriennio negli anni dispari;

c)     eleggere, quali Rappresentanti dell’assemblea in Giunta, i membri non di diritto della Giunta nell’Assemblea di ogni quadriennio negli anni pari;;

d)    eleggere i Probiviri ed i Revisori contabili nell’Assemblea di ogni quadriennio negli anni pari;;

e)     approvare il programma operativo annuale presentato dal Presidente;

f)      approvare i bilanci preventivo e consuntivo;

g)    determinare, su proposta della Giunta, i contributi  associativi dovuti dagli Associati, nonché le modalità di riscossione;

h)    deliberare condizioni particolari di associazione per associati di altre organizzazioni, compatibilmente con gli ambiti associativi delle altre Associazioni confederate;

i)      deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre Organizzazioni associative e l’acquisizione di quote di partecipazione in strutture esterne, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1 dello Statuto;

j)      approvare e modificare il Codice Deontologico dell’Associazione secondo quanto previsto all’art. 33 del Regolamento di Attuazione;

k)     approvare e modificare i Regolamenti dell’Associazione, secondo quanto previsto all’art. 33 del Regolamento di Attuazione;

l)      approvare e modificare il presente Statuto, secondo quanto previsto all’art. 33 del medesimo;

m)   deliberare lo scioglimento dell’Associazione, secondo quanto previsto all’art. 34 dello Statuto;

n)    discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Le regole sulla verbalizzazione dell’assemblea sono definite nel Regolamento di Attuazione.

Referendum: quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum, avente, a tutti gli effetti, validità di assemblea.

Il Referendum può riguardare la totalità degli Associati o soltanto quelli appartenenti ad una Delegazione Territoriale.

Non possono essere eletti per Referendum: il Presidente dell’Associazione, i Presidenti di Delegazione Territoriale  e i componenti degli organi collegiali dell’Associazione.

Il Referendum è valido quando abbiano partecipato almeno un quinto del totale degli Associati effettivi con diritto di voto.

Le modalità di svolgimento del Referendum sono definite dal Regolamento di Attuazione.



Art. 13. Assemblea di Delegazione Territoriale
 

Partecipanti: all’assemblea di DT possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i rappresentanti degli Associati Effettivi, appartenenti alla DT, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

Gli altri associati possono presenziare all’assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Ogni associato votante può rappresentare, con delega scritta, solo un altro  associato avente  diritto di voto.

Su specifici argomenti, esclusa l’elezione del Presidente della Delegazione e dei componenti del  Consiglio Direttivo della Delegazione, l’assemblea può esprimersi per referendum.

Convocazione: l’assemblea si riunisce ogni qualvolta lo richieda:

-        il Presidente della Delegazione;

-        almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo della Delegazione;

-        almeno un  quinto degli Associati  Effettivi della Delegazione;

-        il Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Delegazione o, in sua assenza, dal Consigliere di Delegazione più anziano di età, tramite raccomandata, fax o posta elettronica spediti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

La prima assemblea di una nuova Delegazione Territoriale viene indetta e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Devono comunque essere assicurate le garanzie sull’espressione del voto definite per l’assemblea generale dell’Associazione, in quanto applicabili.

Regole: l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati della Delegazione che  rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero degli associati e del numero dei voti  spettanti agli aventi diritto al voto.

Quando, entro un’ora dall’inizio dell’assemblea, non venga raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova assemblea con identico ordine del giorno, che sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente., ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, anche in conformità a quanto fissato dall’art. 29/B del Regolamento di Attuazione.

Il Referendum è valido quando abbiano partecipato almeno un quinto del totale degli Associati effettivi con diritto di voto.

Presidenza: la presidenza dell’assemblea compete al Presidente della Delegazione o, in sua assenza, al Consigliere di Delegazione più anziano di età.

Competenze: compete all’assemblea:

a)     l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo di Delegazione;

b)    l’approvazione del programma di iniziative proposto dal Presidente di Delegazione;

c)     l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, se la Delegazione ha una propria gestione economica nell’ambito dell’Associazione;

d)    la proposta di candidature di membri della Delegazione agli organi centrali dell’Associazione e ad incarichi di rappresentanza a livello locale;

e)     la proposta di scioglimento della Delegazione, da sottoporre ad approvazione della Giunta, su proposta del Presidente o della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo della Delegazione, quando siano venuti meno i presupposti della sua esistenza.

Le regole sulla verbalizzazione dell’assemblea di Delegazione Territoriale, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 14. Giunta
 

Finalità: la Giunta ha il compito di sovrintendere alla conduzione dell’Associazione, specificando, nell’ambito del programma approvato dall’Assemblea, le direttive operative e verificando le fasi di attuazione dello stesso.

Componenti: fanno parte di diritto della Giunta:

-          il Presidente dell’Associazione;

-          l’ex Presidente dell’Associazione, che per ultimo ha rivestito  la carica;

-          i membri del Consiglio Direttivo;

-          i Presidenti delle Delegazioni Territoriali;

Vengono inoltre eletti dall’Assemblea, negli anni pari, come componenti di Giunta, rappresentanti di Associati Effettivi nel numero previsto dal Regolamento di Attuazione.

Tutti gli Associati aventi diritto al voto possono candidarsi spontaneamente a componente di Giunta.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

In tutti i casi in cui si verifica parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

In corso di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene per surrogazione da parte dei non eletti, in sequenza decrescente rispetto ai voti ricevuti.

I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.

Alle riunioni di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni: i Probiviri; i Revisori contabili;  i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro; il Tesoriere.

La partecipazione dei Probiviri e dei Revisori contabili diviene obbligatoria, quando siano presenti sull’Ordine del Giorno della riunione argomenti di competenza dei rispettivi organi associativi.

Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente, o volta a volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione.

Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

Convocazione: La Giunta si riunisce almeno tre volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione, oppure ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei componenti della Giunta stessa.

La Giunta è convocata dal Presidente,  a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica, inviati almeno 20 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.

Regole: le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Giunta.

Alle riunioni di Giunta non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe. 

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente., ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, anche in conformità a quanto fissato dall’art. 29/B del Regolamento di Attuazione.

Competenze: in particolare alla Giunta compete:

a)     la formulazione di strategie e di iniziative di interesse associativo;

b)    il parere in ordine alla adesione dell’Associazione ad altre Organizzazioni associative;

c)     il parere circa la confluenza di altre Associazioni in Assoconsult;

d)    la discussione e approvazione del programma di attività e dei bilanci annuali presentati dal Presidente,  da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;

e)     la proposta dei contributi associativi da sottoporre all’Assemblea;

f)      il controllo dell’andamento generale dell’Associazione e della realizzazione dei programmi formulati e delle principali iniziative di interesse nazionale;

g)    l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni statutarie e regolamentari da sottoporre all’Assemblea:

h)    la proposta di costituzione e di scioglimento  di Delegazioni Territoriali;

i)      la elezione del Consiglio Direttivo;

j)      la delibera circa l’ammissione in Associazione, in sede di riesame contro un parere negativo del Consiglio Direttivo, come previsto dal precedente art.6;

k)     la delibera circa  l’espulsione dalla Associazione, nonché delle altre sanzioni associative  

l)      la nomina della Commissione di Designazione e la proposta all’assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti dell’Associazione. 

m)   esercitare gli altri compiti previsti nel presente statuto

Le regole sulla verbalizzazione della Giunta sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 15. Consiglio Direttivo (CD)
 

Finalità: il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Esso assicura il perseguimento degli scopi dell’Associazione, collaborando con il Presidente nel realizzare i programmi formulati e le azioni di sviluppo della Associazione e di supporto agli Associati, approvate dall’Assemblea e pianificate dalla Giunta.

Componenti: fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

-          il Presidente dell’Associazione;

-          i Vice Presidenti dell’Associazione;

-          i rappresentanti di Associazioni confluenti, come previsto dall’art. 10.4 del presente Statuto.

Vengono inoltre eletti dalla Giunta negli anni dispari, come Consiglieri, rappresentanti di Associati Effettivi nel numero previsto dal Regolamento di Attuazione.

Metà dei membri elettivi vengono proposti dal Presidente in apposita lista, che deve essere ratificata, nella sua totalità, dalla Giunta.

L’altra metà viene eletta con voto individuale fra i membri elettivi di Giunta.

Fra questi, risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

In tutti i casi in cui si verifica parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

In corso di mandato, la sostituzione dei componenti eletti dalla Giunta, che siano venuti a mancare, avviene per surrogazione da parte dei non eletti, in sequenza decrescente rispetto ai voti ricevuti.

Nel caso in cui vengano a mancare, in vigenza di carica, componenti di nomina presidenziale, essi sono sostituiti, su  proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono membri di diritto della Giunta.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri ed i Revisori contabili.

Tale partecipazione diviene obbligatoria, quando siano presenti sull’Ordine del Giorno della riunione argomenti  di competenza  dei rispettivi organi associativi.

Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente o volta a volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione.

Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

Convocazione: il CD è convocato dal Presidente,  a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica, inviati almeno 15 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.

Il CD si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti del CD e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Regole: le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenendo quindi conto anche degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, anche in conformità a quanto fissato dall’art. 29/B del Regolamento di Attuazione.

Competenze: compete al CD:

a.     stabilire l’azione associativa a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

b.     dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e delle Giunta;

c.     redigere i bilanci per i successivi passaggi in Giunta e in Assemblea;

d.     deliberare sugli atti di gestione straordinaria;

e.     valutare e deliberare l’ammissione  di associati e le sanzioni associative di cui al precedente  articolo 7.3;

f.      ratificare la dislocazione delle sedi dell’Associazione proposta dal Presidente;

g.     nominare i rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, su proposta del Presidente;

h.     istituire e chiudere i Gruppi di Lavoro; determinare i  loro obiettivi; ratificare la nomina del Coordinatore, effettuata dal Presidente;

i.       approvare le direttive per la struttura e l'organico, necessari per il funzionamento dell'Associazione e, in particolare: deliberare l’assunzione,  il licenziamento e il trattamento economico del Direttore e del Segretario Generale, nonché dell’altro personale dipendente e/o collaborante dell’Associazione;

j.       esercitare d'urgenza i poteri dell'organo collegiale allargato salvo successiva ratifica;

k.     la nomina o la revoca  di un Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria  ed agli adempimenti fiscali dell’Associazione;

l.       esercitare gli altri compiti previsti nel presente statuto;

Le regole sulla verbalizzazione del Consiglio Direttivo sono definite nel Regolamento di Attuazione.


Art. 16. Consiglio Direttivo di Delegazione Territoriale (CDD)
 

Finalità: il Consiglio Direttivo di Delegazione si pone l’obiettivo di collaborare con il Presidente di Delegazione Territoriale alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative atte a sviluppare e valorizzare la consulenza direzionale e l’immagine dell’Associazione sul territorio di competenza.

Componenti: Il CDD è composto dal Presidente della Delegazione e dai Consiglieri nel numero previsto dal Regolamento di Attuazione.

Il CDD viene eletto dalla Assemblea di Delegazione, come previsto all’art.13.

Risultano eletti gli Associati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In corso di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene per surrogazione da parte dei non eletti, in sequenza decrescente rispetto ai voti ricevuti.

In tutti i casi in cui si verifica parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Possono assistere alle riunioni del CDD, se lo ritengono opportuno, il Presidente e il Vicepresidente Vicario dell’Associazione.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo di Delegazione possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri ed i Revisori contabili dei Conti.

Il CDD decade contestualmente alla decadenza del Presidente di Delegazione Territoriale.

Convocazione: il CDD è convocato dal Presidente,  a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica, inviati almeno 15 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.

 il CDD si riunisce ogni qualvolta lo richieda:

-        il Presidente della Delegazione;

-        almeno un terzo dei componenti del CDD;

-        almeno dieci Associati  Effettivi della Delegazione;

-        il Presidente dell’Associazione;

e comunque almeno una volta ogni  tre mesi.

Il Presidente, per motivi particolari, può invitare a partecipare alla riunione del CDD, senza diritto di voto, persone che non ne fanno parte.

Regole: le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Delegazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenendo quindi conto anche degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, anche in conformità a quanto fissato dall’art. 29/B del Regolamento di Attuazione.

Competenze:

Compiti specifici del CDD sono:

a)     promuovere l’Associazionismo sul territorio;

b)    promuovere le iniziative locali rispondenti alle esigenze e alle richieste degli Associati purché coerenti con le finalità associative;

c)     deliberare la costituzione di Sottogruppi Regionali di Gruppi di Lavoro nazionali (SGR) o di Gruppi Regionali di Progetto (GRP), assumendone la responsabilità ed il controllo;

d)    proporre agli Organi Centrali dell’Associazione, anche coinvolgendo altre Delegazioni, iniziative di interesse e dimensioni interregionali;

e)     esprimere parere preventivo sulle domande di adesione all’Associazione da inoltrare alla Segreteria relativamente al territorio di competenza;

f)      proporre la nomina di rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni locali,  da sottoporre alla Giunta;

g)    ratificare la nomina dei Vicepresidenti di Delegazione proposti dal Presidente della Delegazione;

h)    promuovere presso il mercato e le Pubbliche Amministrazioni locali le attività e gli scopi associativi;

i)      rendersi parte attiva e propositiva per sviluppare le iniziative delle sezioni del Terziario Innovativo costituite presso le Associazioni e le Unioni Industriali Territoriali;

j)      rendersi propositivi con il legislatore regionale per valorizzare il ruolo della Consulenza di Direzione.

Le regole sulla verbalizzazione del Consiglio Direttivo di Delegazione Territoriale, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 17. Probiviri
 

Finalità: compete ai Probiviri:

a)     anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente; in questo caso, i Probiviri si costituiscono in COLLEGIO ARBITRALE (ARB);

b)    l’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione e, in particolare:

-       interpretare e dare applicazione allo Statuto, ai Regolamenti ed al Codice Etico;

-       fornire pareri sul profilo professionale dei candidati alle cariche associative;

-       vigilare sui comportamenti e sulla permanenza dei requisiti associativi;

-       richiedere l’intervento della Giunta, per quanto previsto all’art. 7.2. del presente Statuto;

-       decidere in appello sull’ammissione ed espulsione degli Associati;

-       richiedere l’intervento del Consiglio Direttivo per quanto previsto all’art. 7.3. del presente Statuto;

-       decidere in appello sulle sanzioni associative, deliberate dal Consiglio Direttivo;

-       deliberare sanzioni associative nei riguardi del Presidente o dei componenti di Giunta o del Consiglio Direttivo, come previsto all’art. 7.3. del presente Statuto.

In questi casi tutti i Probiviri si costituiscono in COLLEGIO DEI PROBIVIRI (CDP).

Componenti: i Probiviri, nel numero previsto dal Regolamento di Attuazione e comunque compreso tra cinque e dieci , vengono eletti dall’assemblea dell’Associazione, in anni pari, fra gli Associati Effettivi che, anche in funzione dell’attività svolta in Associazione o in altre strutture del Sistema Confindustriale, si siano distinti per indiscusso prestigio professionale e personale e per obiettività di giudizio.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con ogni carica interna ad Assoconsult.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato

Il Presidente del CDP viene eletto dal Collegio fra i propri membri nella sua prima riunione, convocata dall’eletto che ha ricevuto il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti ricevuti, dal più anziano di età.

In corso di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene per surrogazione da parte dei non eletti, in sequenza decrescente rispetto ai voti ricevuti e, in caso di parità di voti ricevuti, dal più anziano di età.

Il ricorso ai Probiviri è consentito a qualsiasi Associato ed a tutti gli Organi dell’Associazione.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

Le regole di funzionamento del Collegio Arbitrale e del Collegio dei Probiviri sono definite rispettivamente negli  articoli 17A e 17B del presente Statuto.

Art. 17A. Collegio Arbitrale (ARB)

Al fine di risolvere una controversia insorta tra le componenti del sistema, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri rimanenti eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

In ogni caso, il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia stessa.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Art. 17B. Collegio dei Probiviri (CDP)

Convocazione: il CDP è convocato dal Presidente del Collegio,  a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica, inviati almeno 20 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.

Il Collegio si riunisce per iniziativa autonoma del suo presidente, o perché ne hanno richiesto la convocazione: il Presidente dell’Associazione, la Giunta, il Consiglio Direttivo o un Consiglio Direttivo di Delegazione Territoriale.

Validità: le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del CDP.

Alle riunioni del CDP non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Modalità: le riunioni del CDP sono presiedute dal suo Presidente.

Quando il CDP debba pronunciarsi su problemi di normale funzionamento dell’Associazione, oppure aventi carattere di particolare urgenza, il Presidente può richiedere il parere del Collegio anche tramite posta elettronica. La validità di questa modalità è subordinata alla riposta scritta di tutti i componenti del CDP.

Le decisioni vengono prese a maggioranza e non è ammessa l’astensione; in caso di parità, prevale il voto del Presidente

Quando venga esaminata la posizione di uno dei componenti il Collegio, questi non partecipa alla riunione.

Se la posizione in esame è quella del Presidente del CDP, la presidenza della riunione viene assunta dal  componente del Collegio più anziano di età.

Art. 18. Collegio dei Revisori Contabili (CRC)
 

Finalità: il Collegio dei Revisori Contabili è l’organo al quale è demandato il controllo della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

Componenti: è formato da tre membri eletti dall’Assemblea, fra gli Associati Effettivi, insieme a due membri Supplenti, che operano in assenza dei Revisori Effettivi.

Alla carica di Revisore Contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

I Revisori Contabili Effettivi sono quelli che hanno ricevuto dall’Assemblea il maggior numero di voti.

I Revisori Contabili Supplenti sono quelli immediatamente successivi.

A parità di voti prevale il più anziano di età.

Il Presidente del CRC è l’eletto che ha ricevuto il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti ricevuti, il più anziano di età.

Almeno uno dei Revisori Effettivi deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei conti.

I Revisori Contabili Supplenti subentrano a quelli Effettivi, secondo il numero di voti ricevuti in assemblea e vengono, a loro volta, sostituiti dai candidati che li seguono per numero di voti.

I Revisori contabili vengono eletti dall’Assemblea degli Associati degli anni pari e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato

Competenze: il CRC controlla la corretta gestione amministrativa dell’Associazione, in genere, e, in particolare:

a.        esamina il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea;

b.       garantisce che il bilancio ed il relativo piano dei conti siano coerenti con lo schema predisposto da CONFINDUSTRIA;

c.        attesta che il bilancio annuale sia stato debitamente elaborato.

Convocazione, validità, modalità e verbalizzazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 19. Commissione di Designazione (Commissione)
 

Finalità: la Commissione ha il compito di individuare, attraverso la più ampia e obiettiva consultazione della base associativa, anche attraverso gli organi elettivi, i candidati alla presidenza dell’Associazione che raccolgano le maggiori e motivate preferenze.

Componenti: La Commissione, composta da tre membri, è eletta dalla Giunta tra gli Associati che si siano distinti per il contributo offerto allo sviluppo della vita associativa e che godano di affidabilità e prestigio fra gli Associati.

Il Presidente  ed i Vice Presidenti dell’Associazione in carica non possono far parte della Commissione. 

La partecipazione, anche per breve periodo, alla Commissione comporta la preventiva espressa rinuncia alla presidenza ed alla Vicepresidenza.

La Commissione  nomina, nel suo seno, un Coordinatore.

Competenze: alla Commissione spetta di proporre alla Giunta uno o più nominativi per la scelta del Presidente e, comunque anche le candidature supportate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.

La Commissione opera con assoluta libertà di azione nel perseguimento del suo obiettivo istituzionale e può accedere a tutte le informazioni circa gli associati, incluse quelle riservate del Collegio dei Probiviri.

Convocazione, validità, modalità e verbalizzazione della Commissione di Designazione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 20. Gruppi di Lavoro (GDL)
 

Finalità: i Gruppi di Lavoro sono aggregazioni spontanee di Associati, Effettivi ed Aggregati, che condividono obiettivi comuni, nell’ambito delle finalità associative, e che intendono perseguire con la loro attività:

a.          obiettivi culturali, intesi come: crescita e scambio di conoscenze; sviluppo della immagine di Assoconsult; analisi di alcuni aspetti specialistici della attività associativa; apporto di idee alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo; sempre sotto forma di suggerimenti  non vincolanti;

b.         obiettivi promozionali, intesi come specifiche azioni, coordinate dall’Associazione, finalizzate ad avere ricadute positive, sia sull’Associazione, che sugli Associati partecipanti.

Quanto segue si riferisce ai GDL culturali, valendo per gli altri il Regolamento delle Iniziative Promozionali, al quale si rimanda.

Il GDL si costituisce con delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di un organo dell’Associazione o di un numero di Associati Effettivi, appartenenti al territorio di competenza, non inferiore a cinque.

La richiesta di costituzione deve precisare le finalità che si intendono perseguire e le modalità di massima di partecipazione e di gestione del GDL.

La costituzione di un GDL deve essere resa nota a tutti gli Associati del territorio di competenza.

Ogni GDL può articolarsi in Sottogruppi Regionali (SGR), che operano con autonomia territoriale nell’ambito dell’attività del GDL e in sintonia con la Delegazione Territoriale competente.

Le Delegazioni Territoriali possono costituire GDL con interessi e attività finalizzate al territorio della Delegazione, che prendono il nome di Gruppi Regionali di Progetto (GRP).

I GRP non possono avere obiettivi comuni con i GDL che operano a livello nazionale.

Componenti: sono un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione per i GDL e dalle omologhe strutture territoriali per i SGR e i GRP; e tutti gli associati che desiderino partecipare attivamente alla iniziativa. Ai GDL possono partecipare, oltre al Rappresentante dell’Associato, altre persone appartenenti al medesimo Associato, purché delegate dal Legale Rappresentante.

Competenze: senza limiti nell’ambito delle finalità associative sopra definite, senza fini di lucro, e rispettose delle regole qualitative e deontologiche dell’Associazione.

Convocazione, validità, modalità e verbalizzazione dei Gruppi di Lavoro, sono definite nel Regolamento di Attuazione e valgono per tutti i GDL per quanto non diversamente previsto nel Regolamento per le Iniziative Promozionali.



Art. 21. Presidente
 

Responsabilità: Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza, anche legale, dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire ad Associati Effettivi deleghe temporanee per lo svolgimento di incarichi operativi nell’ambito della ordinaria amministrazione, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi associativi.

Provvede al coordinamento dell’attività dell’Associazione e all’amministrazione ordinaria e straordinaria di questa; nonché all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Durata della carica: il Presidente dell’Associazione, che viene eletto negli anni dispari, rimane in carica quattro anni e non può essere immediatamente rieletto al termine del mandato.

Modalità di elezione: almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non possono fare parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta anche quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Compiti: in particolare, al Presidente compete di:

a)       indire e presiedere le Assemblee;

b)       convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio Direttivo;

c)       nominare il Vice Presidente Vicario fra i Vice Presidenti eletti;

d)       predisporre la lista dei candidati al CD, come previsto dall’art.15 dello Statuto;

e)       formalizzare la carica dei Presidenti di Delegazione Territoriale, eletti dalle relative Assemblee;

f)        proporre alla Giunta i nominativi dei Vice Presidenti;

g)       proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro;

h)       proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere;

i)         proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti dell’Associazione in Enti, Associazioni e strutture esterne, designati secondo quanto previsto dal  presente Statuto;

j)         comunicare agli associati le eventuali decadenze dalle cariche, deliberate dal CDP nel rispetto delle norme del presente Statuto;

k)       comunicare agli Associati gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti nei loto confronti;

l)         comunicare agli Associati l’avvenuta delibera di accettazione o di espulsione nei loro confronti;

m)      formalizzare la creazione, risoluzione o modifica del rapporto di lavoro con eventuali dipendenti.

n)       Proporre al Consiglio Direttivo la dislocazione delle Sedi dell’Associazione.

Assunzione della carica, decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 22. Vice Presidente Vicario
 

Responsabilità:  il Vice Presidente Vicario dell’Associazione è il più stretto collaboratore del Presidente, che assiste nella gestione dell’Associazione, affianca e sostituisce, quando necessario, anche in compiti di rappresentanza.

Durata della carica: contestuale a quella del Presidente, salvo dimissioni o revoca.

Compiti: oltre a quelli derivanti dalla funzione surrogatoria del Presidente, compiti propri della carica sono:

-      sovrintendere  il funzionamento della Segreteria e degli Uffici della Associazione;

-      monitorare l’andamento economico dell’Associazione, curando una tempestiva ed esauriente informazione in proposito al Presidente, al Consiglio Direttivo e alla Giunta;

-      coordinare l’attività autonoma delle Delegazioni Territoriali, facilitando momenti di incontro e di confronto fra le stesse e con gli altri Organi dell’Associazione.

Al Vice Presidente Vicario possono essere assegnati dal Presidente eventuali altri incarichi specifici.

Assunzione della carica; decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 23. Vice Presidenti
 

Responsabilità: affiancare il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'organizzazione, nell’ambito delle deleghe affidate dal Presidente per approfondire determinate tematiche o attuare programmi finalizzati al raggiungimento di  rilevanti obiettivi associativi.

Quando la delega affidata al Vice Presidente riveste carattere di continuità e di grande importanza per l’Associazione, alla qualifica di Vice Presidente può essere unita la dicitura “Delegato per…………”

Modalità di elezione: in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente presenta il programma per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Durata della carica: I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.

Compiti: attivarsi per la migliore realizzazione degli obiettivi propri di ciascun incarico, all’interno, ma soprattutto all’esterno dell’Associazione; nell’ottica di consolidare ed accrescere la credibilità e l’immagine di ASSOCONSULT e dei suoi Associati.

Assunzione della carica; decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 24. Presidenti di Delegazione Territoriale
 

Responsabilità: Il Presidente rappresenta gli Associati della Delegazione e deve assumere, nell’ambito del territorio di competenza, le stesse responsabilità del Presidente dell’Associazione, in quanto applicabili; nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi associativi e compatibilmente con le responsabilità proprie degli altri Organi e Cariche dell’Associazione.

Durata della carica:. i Presidenti di Delegazione rimangono in carica quattro anni, e non possono essere immediatamente rieletti al termine del mandato.

Compiti: sono compiti propri del Presidente di Delegazione Territoriale:

a)   i rapporti istituzionali con altre Associazioni territoriali del Sistema Confindustriale e non;

b)   il rapporto con Associati e lo sviluppo associativo sul territorio della Delegazione;

c)   l’organizzazione della Delegazione, che può avvalersi  degli uffici dell’Associazione ubicati sul Territorio;

d)   i rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione e gli Organi Legislativi Regionali;

a)     la presentazione all’Assemblea della Delegazione di un programma di iniziative ed il controllo della loro realizzazione;

b)    la gestione delle risorse della Delegazione, se essa ha una gestione economica propria.

Il Presidente può delegare funzioni e compiti ai membri del Consiglio Direttivo di Delegazione, assumendone comunque la responsabilità nei confronti dell’Associazione.

Quando ne veda l’opportunità, può nominare uno o due Vicepresidenti di Delegazione fra i componenti del CDD, sottoponendo la decisione alla ratifica del CDD medesimo e informandone il Presidente dell’Associazione.

Ai Vicepresidenti di Delegazione devono essere affidati precisi incarichi di supporto al Presidente.

Assunzione della carica; decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.


Art. 25. Vice Presidenti di Delegazione Territoriale
 

Responsabilità: ad un numero non superiore ad un terzo dei componenti del CDD e, comunque non superiore a tre, di Consiglieri della Delegazione, aventi particolari requisiti di competenza, affidabilità, impegno e  prestigio, il Presidente può affidare specifici incarichi operativi e di rappresentanza,  finalizzati al raggiungimento di  rilevanti obiettivi associativi sul territorio di competenza, come, ad esempio:

a) rapporti istituzionali con altre Associazioni del Sistema Confindustriale e non;

b) rapporto con Associati e sviluppo associativo;

c) organizzazione della Delegazione

d) rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione e gli Organi Legislativi Regionali.

La delega comporta per gli incaricati l’assunzione della carica Vice Presidente della DT per …… (specifica della delega).

Durata della carica: contestuale a quella del Presidente della DT, salvo dimissioni o revoca.

Compiti: attivarsi per la migliore realizzazione degli obiettivi propri di ciascun incarico, all’interno, ma soprattutto all’esterno dell’Associazione; nell’ottica di consolidare ed accrescere la credibilità e l’immagine di ASSOCONSULT e dei suoi Associati.

Assunzione della carica; decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 26. Tesoriere
 

Responsabilità: al Tesoriere viene affidata la supervisione dell’attività amministrativa e finanziaria, inclusi i bilanci.

Durata della carica: contestuale a quella del Presidente dell’Associazione, salvo dimissioni o revoca.

Compiti: compiti specifici del tesoriere sono:

-      impostare e controllare il sistema amministrativo dell’Associazione;

-      predisporre, in sintonia con la presidenza dell’Associazione, il budget ed il bilancio preventivo;

-      seguire, attraverso l’elaborazione di consuntivi periodici, l’effettivo andamento economico-finanziario dell’Associazione;

-      riportare agli organi di controllo dell’Associazione, nelle sedi opportune, eventuali problemi riscontrati;

-      elaborare il bilancio consuntivo dell’Associazione;

-      collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti  per quanto di competenza;

-      collaborare con l’eventuale commercialista esterno, per gli adempimenti fiscali.

Assunzione della carica; decadenza e sostituzione, sono definite nel Regolamento di Attuazione.



Art. 27. Direttore Generale
 

La posizione di Direttore Generale viene costituita su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla Giunta.

Essa è facoltativa e può essere istituita anche a tempo determinato, per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Il Direttore Generale, assunto dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente, i Vice Presidenti ed i Presidenti delle Delegazioni Territoriali, nell’esecuzione delle attività associative.

Il Direttore Generale risponde del suo operato direttamente al Presidente per quanto attiene la rappresentanza dell’Associazione e al Vicepresidente Vicario, per gli aspetti organizzativi degli uffici dell’Associazione.

Il Direttore Generale deve essere totalmente estraneo all’Associazione e non deve avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con gli Associati.

L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Direttore Generale competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

I compiti del Direttore Generale sono specificati nel Regolamento di Attuazione.



Art. 28. Segreteria Generale e Uffici Dipendenti
 

L’Associazione deve disporre, per il supporto alle attività tese al perseguimento dei propri fini istituzionali, di una Segreteria Generale.

Possono essere creati uffici periferici, collegati con la Segreteria Generale, al servizio di aree geografiche omogenee di rilevante interesse per l’Associazione.

La Segreteria Generale e gli uffici periferici sono coordinati da un Segretario Generale, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale dell’Associazione, se esiste, oppure al Presidente e al Vicepresidente Vicario così come previsto per il Direttore Generale (art. 27 dello Statuto).

In mancanza del Direttore Generale, il Segretario Generale ne assume i compiti.

Sia il Segretario Generale, che il personale della segreteria e degli uffici periferici, debbono essere totalmente estranei all’Associazione, e non debbono avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con Associati.

L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Segretario Generale e dell’altro personale dipendente competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

I compiti della Segreteria Generale e Uffici Dipendenti sono specificati nel Regolamento di Attuazione.


Art. 29. Norme relative agli Organi e alle Cariche Sociali
 

Le Norme relative agli Organi e alle Cariche Sociali sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione.

Esse devono comunque essere finalizzate a:

-          consentire la partecipazione di tutti gli Associati alle attività, interne ed esterne, di Assoconsult;

-          assicurare la massima trasparenza e libertà di accesso, pur nel rispetto della necessaria riservatezza;

-          vincolare coloro che assumono incarichi a gestirli con impegno, continuità e concretezza;

-          garantire una qualificata rappresentanza degli Associati nelle strutture gestionali dell’Associazione.


Art. 30. Gestione economico-finanziaria
 

30.1.  Fondo Comune

Il fondo comune della Associazione è costituito:

a.        dai contributi associativi;

b.       dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

c.        dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;

d.       dalle eventuali erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ed essa fatte a qualsiasi titolo.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica del fondo comune.

30.2. Esercizio finanziario

L’esercizio annuale coincide con l’anno solare.

Per ciascun esercizio il Presidente, con la collaborazione del Tesoriere, appronta, secondo il piano dei conti e lo schema predisposti da CONFINDUSTRIA, un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

I bilanci, fatte salve le particolarità più sotto esposte, debbono essere costituiti da uno stato patrimoniale e da un conto economico, che dovranno essere esaminati dalla Giunta prima di essere sottoposti alle necessarie approvazioni, secondo le procedure previste dalla normativa confederale.

30.3.  Bilancio Preventivo

Il bilancio preventivo deve essere articolato in modo da rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impegni previsti per area di attività.

Esso dovrà essere predisposto come previsto dal Regolamento di Attuazione e sottoposto prima al parere non vincolante della Giunta, quindi all’approvazione dell’Assemblea.

30.4. Bilancio Consuntivo

Il bilancio consuntivo deve essere articolato in conto patrimoniale e conto economico.

Esso deve inoltre recare i riferimenti al bilancio preventivo del medesimo periodo; evidenziarne gli scostamenti; e motivare le cause dei più significativi di essi.

Esso dovrà essere predisposto come previsto dal Regolamento di Attuazione e sottoposto prima al parere non vincolante della Giunta; quindi, unitamente alle relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo, approvato dall’assemblea, deve essere revisionato ed inviato a Confindustria.



Art. 31. Modificazioni dello Statuto
 

Le modificazioni del presente Statuto possono essere richieste dagli Organi dell’Associazione con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti o da tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero degli associati e del numero dei voti  spettanti agli aventi diritto al voto.

Le modificazioni proposte dovranno essere preventivamente esaminate dalla Giunta, che esprimerà su di esse un parere motivato non vincolante.

Le modificazioni proposte dovranno poi essere inviate, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data di assemblea, a tutti gli Associati e quindi sottoposte all’Assemblea, che dovrà approvarle con una maggioranza favorevole che rappresenti almeno un terzo del numero degli associati e del numero dei voti  spettanti agli aventi diritto al voto.

Agli Associati dissenzienti dalle modi