Assoconsult

Venerdì 30 luglio 2010 | Home | Area riservata

Cerca tra i documenti:

           
 

Assoconsult
Presentazione
Missione
Organizzazione
Statuto
Codice deontologico
Modulo di adesione
Contatti

Aziende associate
L'elenco completo delle aziende associate.

Attività
Agenda
Gruppi di Lavoro
Aree territoriali
Settori
Iniziative e Progetti
Documenti

Sala stampa
Comunicati
Rassegna
Rassegna stampa (Riservato)
Articoli d'interesse
Libri e Riviste

Calendario eventi
Tutti gli appuntamenti, i convegni e i seminari di interesse.

Newsletter
La newsletter periodica del comparto disponibile per il download.

Convenzioni
Consulta questa sezione per conoscere tutte le opportunità e i vantaggi riservati al sistema associativo.


Convenzioni Confindustria

 

Scarica lo statuto Assoconsult in formato PDF! (180 Kb)

Indice

TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
1. Denominazione, sede e durata
2. Scopi
TITOLO II. I SOCI
3. Categorie di Soci
4. Ammissione e durata del rapporto associativo
5. Rappresentanti dei Soci e accesso alle cariche
6. Diritti dei Soci
7. Doveri dei Soci
8. Sanzioni associative
9. Cessazione del rapporto associativo
10. Contribuzione dei Soci
11. Attribuzione diritti di voto
12. Confluenza di altre Associazioni
TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI
13. Disposizioni generali
14. Assemblea Generale dei Soci
15. Giunta
16. Consiglio Direttivo
17. Presidente
18. Vice Presidenti
19. Revisori dei Conti
20. Probiviri
21. Tesoriere
22. Direttore Generale, Segreteria Generale ed Uffici Dipendenti
TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
23. Settori
24. Aree
25. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni
TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI
26. Fondo Comune
27. Esercizio Sociale e Bilanci
TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
28. Modificazioni dello Statuto
29. Scioglimento dell’Associazione e Fusione per Incorporazione
30. Rinvio alla Legge
31. Disposizione Transitoria

 

 


 

 

Statuto

TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

1. Denominazione, sede e durata

ASSOCONSULT - Associazione Federativa delle Imprese di Consulenza - è associazione costituita tra le imprese operanti nel settore della consulenza a soggetti pubblici e privati.
Assoconsult è costituita con durata illimitata, è apartitica e non ha fini di lucro. Può peraltro promuovere e partecipare ad iniziative imprenditoriali volte a realizzare le proprie finalità istituzionali, anche di carattere economico.
Assoconsult aderisce a CONFINDUSTRIA, acquisendo pertanto i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Soci. In particolare:

  • adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi;

  • assume la qualità di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza confederale;

  • adotta la Carta dei valori confederali ed il Codice Etico di Confindustria, che diventano parte integrante del presente statuto.

Assoconsult adotta un Regolamento ed un Codice Deontologico, che tutti i Soci sono tenuti a rispettare ed applicare.

La Sede Legale e Istituzionale di Assoconsult è a Roma; possono essere istituite altre sedi operative, la cui dislocazione viene decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.


2. Scopi

Assoconsult ha lo scopo di promuovere la tutela delle imprese associate e di favorire lo sviluppo del settore della consulenza nel Paese, sviluppandone l’immagine, il ruolo e la qualificazione.
A tal fine, Assoconsult si propone, tra l’altro, di:
a. tutelare e difendere gli interessi giuridici, economici e professionali delle imprese associate e del Settore, rappresentando la categoria nei rapporti con Enti ed istituzioni, sia nazionali che comunitari ed internazionali;
b. promuovere lo sviluppo del settore della consulenza nel mercato, sia in Italia che a livello internazionale, attraverso la partecipazione ad iniziative tese sia a diffondere la conoscenza delle migliori tecniche di organizzazione e gestione aziendale nel Paese, sia a promuovere il ruolo della consulenza come referente fondamentale per lo sviluppo economico e per l’innovazione;
c. perseguire, nel rispetto del codice deontologico Assoconsult, la qualità professionale del settore attraverso l’adozione e la diffusione di corrette pratiche professionali;
d. fornire servizi di assistenza, informazione e consulenza ai soci, quali, ad esempio iniziative per la internazionalizzazione della consulenza, formazione e qualificazione, scambio di know-how tra i soci, studi e ricerche, ecc.;
e. rappresentare le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi di lavoro, per l’esame delle controversie collettive e per la trattazione di ogni altro problema collettivo concernente i rapporti di lavoro.

TITOLO II. I SOCI

3. Categorie di Soci

Possono aderire ad Assoconsult, come Soci Ordinari, le imprese o gruppi di imprese e/o altri soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operano nel settore della consulenza. Per essere Socio Ordinario occorre inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. l’attività di consulenza deve rappresentare una quota significativa del volume di affari complessivo dell’impresa;
b. l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale;
c. l’impresa deve avere una adeguata immagine di deontologia professionale nel settore;
d. l’impresa deve avere sede legale nel territorio italiano, o comunque una stabile attività economica in Italia.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, altri soggetti che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata da Assoconsult.
I soggetti che hanno i requisiti per essere Soci Ordinari non possono essere associate come Soci Aggregati.
I Soci Ordinari ed Aggregati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Possono inoltre essere associate, in qualità di Soci Onorari, personalità altamente rappresentative del mondo della consulenza in Italia. L’attribuzione della qualifica di Socio Onorario è deliberata dalla Giunta, su proposta del Presidente; la qualifica di Socio Onorario è a vita, fatta salva la facoltà del Socio di dimettersi. Il numero di Soci Onorari presenti nell’Associazione non può superare il massimo di dieci.

4. Ammissione e Durata del Rapporto Associativo

I soggetti che intendono far parte di Assoconsult, rispettivamente in qualità di Socio Ordinario o Socio Aggregato, devono presentare ad Assoconsult una domanda sottoscritta da un proprio legale rappresentante, e presentata al Presidente dell’Associazione.
La valutazione circa l’accettazione della domanda di ammissione è responsabilità del Consiglio Direttivo; in caso di decisione negativa dello stesso, il richiedente può fare appello alla Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta, è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.
L’ammissione ad Assoconsult decorre dalla data di accettazione della domanda di associazione, e vale, oltre che per l’anno in corso, per un anno decorrente dal 1°gennaio dell’anno successivo.
L’associazione ad Assoconsult si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fino a quando non intervenga la cessazione del rapporto associativo.

5. Rappresentanti dei Soci e Accesso alle Cariche

Per rappresentanti dei soci ordinari ed aggregati aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, o un suo delegato formalmente designato, e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione, o dirigenti, o soci, o partner, o comunque persone altamente rappresentative dell’impresa in oggetto.
I soci onorari non possono delegare ad altri la propria rappresentanza in associazione, essendo la qualifica attribuita alla persona.L'accesso alle cariche e alla partecipazione agli Organi dell’Associazione, relativamente a Presidente, Vice Presidente, Coordinatore di Area, Coordinatore di Settore, componente di Consiglio Direttivo nazionale e Giunta, è riservato ai rappresentanti dei Soci ordinari. La carica di Presidente e Vice Presidente Vicario è riservata ai rappresentanti di soci che siano associati da almeno ventiquattro mesi. . Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono cumulabili tra di loro. La candidatura a tutte le cariche sociali è riservata solo ai soggetti che rappresentino Soci che siano in regola con il versamento di tutte le quote associative, alla data di presentazione della candidatura.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Ai fini del computo dei mandati per la rieleggibilità, si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà dello stesso.
Per la partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci si fa riferimento alle norme specificate all’art. 14.

6. Diritti dei Soci

I Soci Ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
I Soci Ordinari sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, potendo intervenire direttamente alla vita associativa. I Soci Ordinari in regola con le norme statutarie potranno indicare, nella loro carta intestata, l’appartenenza ad Assoconsult, riproducendone il logo.
I Soci Ordinari in regola con i requisiti previsti, possono attestare la loro appartenenza al sistema confindustriale, riproducendo nella loro carta intestata il logo e l’emblema confederale, previa autorizzazione di Assoconsult, rilasciata secondo i regolamenti di Confindustria.
I Soci Aggregati ed i Soci Onorari possono partecipare alle attività dell’Associazione comprese le Assemblee, con diritto di intervento, ma non hanno diritto di voto; non possono fare parte degli Organi Collegiali e i loro rappresentanti non possono ricoprire Cariche Associative; restano inoltre escluse, per i Soci Aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

7. Doveri dei Soci

L’adesione ad Assoconsult comporta per tutti i soci l’obbligo di:
a. osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento, il rispetto del Codice Deontologico dell’Associazione, nonché le deliberazioni adottate dai suoi Organi;
b. fornire ad Assoconsult, nei tempi e nei modi da questa richiesti, i dati, le informazioni ed i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
c. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dai competenti Organi di Assoconsult.

Inoltre ogni Socio è tenuto a:
d. escludere la propria partecipazione ad associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi;
e. attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale e, in particolare, conformarsi ai dettati del Codice Etico della Confindustria;
f. Partecipare alla vita associativa;

8. Sanzioni associative

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico dell’Associazione e del Codice Etico di Confindustria, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
b. censura, comunicata per iscritto e motivata;
c. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
d. decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
e. decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
f. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
g. espulsione.

Le sanzioni, previo ammonimento del Socio, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, contro le decisioni del quale è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Quando le sanzioni riguardano il Presidente o un componente di Giunta, del Consiglio Direttivo, o dei Probiviri, esse vengono deliberate dai Probiviri, contro le decisioni del quale è ammessa la possibilità di ricorso ai Probiviri di Confindustria.
L’espulsione dall’Associazione viene deliberata nel caso di:
a) Mancata o non veritiera dichiarazione dei parametri dimensionali ai fini del calcolo dei
contributi associativi; mancato o ritardato versamento dei contributi associativi, previo
ammonimento al socio, a cura del Tesoriere;
b) comportamenti deontologicamente negativi di estrema gravità o fortemente in contrasto con gli obblighi di appartenenza al sistema confederale.
c) Recidiva: quando, dopo l’adozione nei confronti del Socio di misure sanzionatorie più lievi,
esse non abbiano sortito l’effetto di eliminare il motivo della sanzione stessa, o il Socio sia
stato più volte colpito dalle sanzioni associative.
L’espulsione viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Consiglio Direttivo. Il ricorso contro la decisione di espulsione segue le stesse regole delle altre sanzioni associative.
In caso di espulsione, la cessazione della qualifica di Socio ha effetto immediato, e non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle quote associative versate, così come rimane fermo il diritto dell'associazione a riscuotere le quote associative dovute ma eventualmente non versate dal socio

9. Cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio cessa:
a. per recesso, esercitato dal Socio;
b. qualora vengano meno i requisiti di associazione;
c. nel caso di espulsione ai sensi dell’art.8.

Il recesso deve essere notificato dal Socio recedente mediante raccomandata AR e/ posta elettronica certificata al Presidente almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno in corso; la cessazione per recesso ha effetto a decorrere dall'inizio dell’anno sociale successivo ed il recedente è tenuto a pagare i contributi associativi fino alla data di cessazione.
Il venir meno dei requisiti associativi viene accertato dal Collegio dei Probiviri, che formula proposta di cessazione del rapporto associativo al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito.

10. Contribuzione dei Soci

Il funzionamento dell’Associazione è assicurato dai contributi versati dai Soci. I contributi associativi sono di due tipi:
Quota Associativa annuale: è un contributo destinato alla copertura delle spese generali e dei costi di funzionamento dell’Associazione, nonchè dei costi di adesione al sistema Confindustriale. Le quote annue sono determinate in coerenza al bilancio preventivo di Assoconsult per l’anno successivo, nonché ai parametri dimensionali dei singoli Soci. L’ammontare delle Quote Associative annuali per i Soci Ordinari ed Aggregati e le modalità di pagamento delle quote associative sono stabilite, su proposta della Giunta, dall'Assemblea generale che delibera ogni anno, per quello successivo, entro il primo semestre dell'anno precedente. Se non vengono stabilite nuove quote in tempo utile, saranno applicate nel nuovo esercizio le quote dell’esercizio precedente.
Quota Straordinaria: l’Assemblea, su proposta della Giunta, può stabilire per i Soci contributi straordinari destinati a situazioni di necessità, urgenza o imprevedibilità.

Il mancato pagamento dei contributi associativi entro novanta giorni dalle scadenze stabilite è motivo di espulsione dall’Associazione, previo ammonimento al socio, a cura del Tesoriere.
L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma o di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
La quota associativa annuale e la quota associativa straordinaria costituiscono la base di calcolo per l'attribuzione dei voti, come meglio specificato nell'art. 11.
La qualifica di Socio Onorario è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di quote associative.

11. Attribuzione dei diritti di voto

I voti spettanti a ciascun socio ordinario in Assemblea Generale, Assemblea di Area ed Assemblea di Settore vengono assegnati a scaglioni in base ai contributi effettivamente versati dal Socio, ed utilizzando come unità di riferimento il contributo minimo definito dall’Assemblea Generale dei Soci.
Lo schema di calcolo è il seguente:
a. al versamento del contributo minimo viene assegnato 1 voto;
b. nello scaglione dal contributo minimo fino ad un massimo di 15 volte il contributo minimo,
viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra quota versata nello scaglione e
contributo minimo maggiorato del 20%, o frazione pari alla metà
c. nello scaglione da 15 volte il contributo minimo in su, viene assegnato un numero di voti
pari al rapporto tra quota versata nello scaglione e contributo minimo maggiorato del 45%,
o frazione pari alla metà

I contributi ai quali fare riferimento sono quelli effettivamente versati per competenza dell'esercizio in corso, al netto di tutte le eventuali riduzioni.
Ai Soci Aggregati ed ai Soci Onorari non è attribuito diritto di voto.
In tutti gli altri Organi ogni componente ha diritto ad un voto, indipendentemente dai voti di cui dispone in qualità di socio.

12. Confluenza di altre Associazioni

Quando si verifichi l’opportunità di ampliare Assoconsult, mediante la confluenza in essa degli associati di altra associazione, avente caratteristiche e obiettivi con essa compatibili, viene costituita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, una Commissione Istituzionale, con la nomina di un Coordinatore e dei componenti del medesimo.
La Commissione Istituzionale opera in collaborazione con i rappresentanti dell’altra associazione al fine di valutare la fattibilità e le modalità della confluenza, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione; la Commissione Istituzionale ha il compito di sottoporre alla Giunta un documento di proposta motivata di accettazione o di rifiuto della confluenza e, nella prima ipotesi, delle condizioni della medesima.
La Giunta esprime il proprio parere in proposito, che viene illustrato alla Assemblea Generale, alla quale compete la decisione finale. L’Assemblea Generale può deliberare, oltre all’accettazione della proposta, condizioni particolari di confluenza, quali ad esempio un diverso trattamento economico per le imprese associate, la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione confluente agli Organi di Assoconsult, od altre condizioni decise dall’Assemblea, per un arco temporale limitato a non più di un quadriennio. La delibera di approvazione della confluenza da parte dell’Assemblea può avvenire anche per Referendum.
Nel caso in cui l’Assemblea approvi la confluenza, il Presidente ha mandato per sottoscrivere con il Presidente dell’altra Associazione l’accordo di confluenza in Assoconsult.
Per gli associati dell’Associazione confluente valgono i requisiti di cui all’art.3 del presente Statuto.
L’accordo di confluenza può trovare applicazione soltanto dopo che l’associazione confluente abbia, ad ogni effetto, cessato di esistere.

TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI

13. Disposizioni Generali

Data la natura multidisciplinare delle aziende rappresentate da Assoconsult, e considerato l’obiettivo di sviluppare l’attività associativa su tutto il territorio nazionale, Assoconsult articola la propria organizzazione secondo due dimensioni organizzative, il Settore di Competenza (Settore) e l’’Area Territoriale (Area).
Il Settore include tutte i soci che operano in aree similari di specializzazione in termini di competenze e/o di segmenti di mercato, con lo scopo di rappresentarne gli interessi e curare la trattazione di tematiche specifiche.
L’Area include tutti i soci che hanno la propria sede principale nell’area geografica di riferimento, ed ha obiettivi di sviluppo associativo, di valorizzazione di Assoconsult e di rafforzamento della presenza e dell’immagine della consulenza sul territorio a livello locale.
La gestione dell’Associazione, oltre alle entità organizzative sopra indicate, è responsabilità dei seguenti organi nazionali:
a. L’Assemblea Generale dei Soci
b. La Giunta
c. Il Consiglio Direttivo
d. Il Collegio dei Probiviri
e. Il Collegio dei Revisori
f. Il Presidente
g. I Vice Presidenti
h. Il Tesoriere

14. Assemblea Generale dei Soci

Composizione
All’Assemblea Generale possono partecipare, con diritto di intervento e di voto, i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.I soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, possono presenziare all’Assemblea, ma senza diritto di intervento e di voto.
I Soci Aggregati ed Onorari possono partecipare all’Assemblea, con diritto di intervento, ma non hanno diritto di voto.
Ogni Socio può essere rappresentato dal proprio Rappresentante, così come individuato nell’art. 5,
o attraverso delega ad un altro socio o ad altro soggetto.
Ogni Socio votante può rappresentare solo un altro Socio con diritto di voto.
All’Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore ed il Segretario Generale.

Convocazione
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano:
il Presidente;
la Giunta;
il Consiglio Direttivo;
un numero di Soci pari ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso dei Soci.

L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, via raccomandata, fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
E’ possibile riunire l’Assemblea Generale, previa approvazione da parte della Giunta, in due sedi distinte, e con l’utilizzo di strumenti di videoconferenza, a condizione che le sedi siano chiaramente indicate in sede di convocazione, e siano assicurati pienamente i requisiti di corretto svolgimento della stessa, di verifica dei quorum e di segretezza del voto.
Costituzione – Quorum costitutivo – Presidenza
L’Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero dei Soci aventi diritto al voto ed un quinto del numero di voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova Assemblea, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di convocazione è ridotto a cinque giorni, e l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti.
Per la validità delle assemblee di modifiche allo Statuto, di scioglimento dell’Associazione e di fusione per incorporazione, vale rispettivamente il disposto degli articoli 28 e 29 dello Statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
Quorum deliberativi e modalità delle votazioni
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione, o in caso di sua assenza, il Segretario generale, o in sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Competenze
Spetta all’Assemblea Generale:
a. eleggere il Presidente dell’Associazione;
b. eleggere i Vice Presidenti proposti dal Presidente;
c. eleggere i rappresentanti dell’Assemblea in Giunta;
d. eleggere i Probiviri ed i Revisori Contabili;
e. approvare il programma quadriennale proposto dal Presidente;
f. approvare i Piani operativi pluriennali ed annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
g. approvare, su proposta della Giunta, i bilanci preventivo e consuntivo;
h. determinare, su proposta della Giunta, i contributi associativi dovuti dai Soci e le modalità ed i tempi per il versamento nelle casse dell'Associazione;
i. deliberare la confluenza di altre Associazioni in Assoconsult;
j. approvare e modificare il presente Statuto, secondo quanto previsto dall’art. 28 dello stesso;
k. approvare e modificare il Codice Deontologico dell’Associazione;
l. deliberare la fusione per incorporazione di Assoconsult in altre Associazioni, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello stesso;
m. deliberare lo scioglimento dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello stesso;discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Referendum
Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum.
Il Referendum, su proposta di uno degli organi sociali, è indetto dal Presidente dell'Associazione e può riguardare la totalità degli Associati o soltanto quelli appartenenti ad un Settore o Area.
Fatto salvo quanto previsto agli Art. 12 e 28, il referendum ha valore esclusivamente consultivo.
Nel Referendum, il voto può essere espresso in forma elettronica, qualora siano assicurate adeguate condizioni di trasparenza e di parità di trattamento tra i Soci.

15. Giunta

La Giunta ha il compito di sovrintendere alle attività dell’Associazione, in conformità con le linee guida espresse dall’Assemblea Generale dei Soci.

Composizione
Sono componenti di diritto della Giunta:
il Presidente;
il Past President, che per ultimo ha rivestito la carica, purchè rappresentante di un Socio Ordinario;
I Vice Presidenti;
I Coordinatori dei Settori;
i Coordinatori delle Aree;
I componenti del Consiglio Direttivo che non facciano parte per altro titolo alla Giunta;

Sono componenti elettivi della Giunta i componenti eletti dall’Assemblea Generale dei Soci,ripartiti proporzionalmente ai voti attribuiti ai soci dei singoli Settori.
I componenti elettivi della Giunta non possono superare un numero uguale ad un decimo dei Soci Ordinari, arrotondato al numero superiore. Nell’ambito di tale principio, il numero complessivo di membri elettivi è deciso dall’Assemblea Generale.
I componenti elettivi della Giunta durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea Generale dell’anno successivo a quello di elezione del Presidente. Essi sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato.
Per l’elezione dei componenti elettivi di Giunta in Assemblea Generale, vengono predisposte delle liste distinte per settore, con un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; a tal fine, nel convocare l’Assemblea Generale chiamata per l’elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Nel corso della votazione, ogni Socio ha diritto ad una scheda per ogni voto di cui dispone, come previsto dall’art. 11. Le schede di voto sono attribuite al/ ai Settori cui il Socio appartiene, come previsto all’art. 23. In ogni scheda di voto il Socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero di seggi da ricoprire meno una, relativamente al settore; nel caso in cui il seggio disponibile al settore sia uno, ogni scheda può esprimere una preferenza.
Nel caso vengano a mancare componenti elettivi della Giunta,, essi sono eletti nuovamente con le stesse modalità, nella prima Assemblea Generale utile; partecipano alla votazione solo i Soci dei Settori per i quali sono venuti a mancare i componenti elettivi.

Riunioni
La Giunta si riunisce almeno tre volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione, oppure ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei componenti della Giunta stessa.
La Giunta può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio e/o video conferenza ed è convocata dal Presidente, a mezzo avviso via fax o posta elettronica, inviati almeno 15 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Giunta; alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.
Alle riunioni di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri, i Revisori contabili, il Tesoriere.
Il Presidente può estendere l’invito a soggetti non componenti la Giunta, in relazione al contributo degli stessi agli argomenti da trattare. Gli invitati non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario,che viene designato dalla Giunta stessa.

Competenze
Compete alla Giunta:
a. nominare la Commissione di Designazione per l’elezione del Presidente dell'Associazione
b. proporre all’Assemblea il Presidente dell’Associazione ed i Vice Presidenti;
c. deliberare, su proposta del Presidente, la nomina o la revoca del Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria ed agli adempimenti fiscali dell’Associazione;
d. discutere ed approvare il programma pluriennale proposto dal Presidente designato, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. discutere e approvare i Piani operativi pluriennali ed annuali proposti dal Consiglio Direttivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea, nonché identificare gli indirizzi strategici ed i principali programmi dell’Associazione;
f. controllare l’andamento generale dell’Associazione, la realizzazione dei programmi formulati e le principali iniziative sviluppate;
g. approvare la proposta di bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea Generale;
h. formulare, su proposta del Presidente, la proposta dei contributi associativi da sottoporre all’Assemblea Generale;
i. riesaminare le domande di adesione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
j. deliberare sull’espulsione di singoli Soci;
k. approvare, su proposta del Presidente, la costituzione di Settori ed Aree, nonché il loro scioglimento/ricomposizione;
l. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
m. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del Codice Deontologico;
n. approvare il Regolamento associativo e/o le sue modifiche;
o. formulare, per l’approvazione dell’Assemblea Generale, il parere circa la confluenza di altre Associazioni in Assoconsult;
p. esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto

16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso assicura il perseguimento degli scopi dell’Associazione, collaborando con il Presidente nel realizzare i programmi formulati e le azioni di sviluppo della Associazione e di supporto ai Soci, approvate dall’Assemblea e pianificate dalla Giunta.

Composizione
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
il Presidente dell’Associazione;
i Vice Presidenti dell’Associazione;
i Coordinatori dei Settori,
due membri nominati dalla Giunta;
due membri ratificati dalla Giunta su proposta del Presidente;
il Tesoriere.

La Giunta, in primo luogo, nomina i due membri di propria competenza, che vengono eletti tra i membri che non fanno parte di diritto al Consiglio Direttivo; per la loro elezione, ogni membro di Giunta ha la possibilità di esprimere una preferenza. A seguire, la Giunta ratifica la nomina dei due membri di scelta del Presidente.
Nel caso in cui vengano a mancare, in vigenza di carica, componenti di nomina presidenziale, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, e ratificati dalla Giunta. Nel caso vengano a mancare membri nominati dalla Giunta, essi sono sostituiti con una nuova votazione, da tenersi nella prima riunione utile della Giunta
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo decade contestualmente al Presidente, anche in caso di dimissioni dello stesso.

Riunioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti e comunque almeno cinque volte l'anno.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio e/o video conferenza ed è convocato dal Presidente, a mezzo avviso via fax o posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica; alle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, a meno di delibera unanime di adozione del voto palese.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri ed i Revisori contabili
Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente o volta a volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario, che viene designato dal Consiglio stesso.

Competenze
Compete al Consiglio Direttivo:
a. dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta, e controllarne i risultati;
b. sulla base del Programma pluriennale proposto dal Presidente, sviluppare i Piani operativi
pluriennali ed annuali dell’Associazione;
c. sovrintendere alla gestione del fondo comune, e proporre all’approvazione della Giunta, e
successivamente dell’Assemblea, i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere
in accordo con il Presidente;
d. su proposta del Presidente, eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni
dell’Associazione;
e. deliberare l’ammissione di Soci, le sanzioni e la cessazione dal rapporto associativo di
Soci che non abbiano più i requisiti richiesti;
f. proporre, per l’approvazione in Giunta, provvedimenti di espulsione di Soci;
g. proporre modifiche al Codice Deontologico, per il successivo passaggio in Giunta ed in
Assemblea Generale;
h. proporre, per l’approvazione in Giunta, modifiche al Regolamento;
i. su proposta del Presidente, istituire e chiudere Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro;
determinare i loro obiettivi ed effettuare la nomina/ revoca dei rispettivi Coordinatori;
j. approvare le direttive per la struttura e l'organico, necessari per il funzionamento
dell'Associazione e, in particolare: deliberare l’assunzione, il licenziamento e il trattamento
economico del Direttore e del Segretario Generale, nonché dell’altro personale dipendente
dell’Associazione;
k. deliberare l’adesione di Assoconsult ad altre organizzazioni associative;
l. proporre, per le successive approvazioni in Giunta ed in Assemblea, la confluenza di altre
Associazioni in Assoconsult;
m. su proposta del Presidente deliberare la costituzione o la chiusura di eventuali sedi operative;
n. esercitare d'urgenza i poteri della Giunta salvo successiva ratifica;
o. deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Giunta e/o del'Assemblea generale;
p. esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.

17. Presidente

Il Presidente ha la responsabilità di coordinare le attività dell’Associazione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria di questa, nonché l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza, anche legale, dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente dell’Associazione rimane in carica quattro anni e non può essere immediatamente rieletto al termine del mandato.

Elezioni
Il Presidente, su proposta della Giunta, è eletto dall’Assemblea Generale e si insedia entro i dieci giorni successivi alla Assemblea Generale ordinaria annuale che approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non possono fare parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica. La partecipazione alla Commissione di Designazione comporta la rinuncia preventiva alla candidatura a Presidente e a quella di Vice Presidente.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Soci allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse; devono in ogni caso essere sottoposte al voto della Giunta anche quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto e/o posta elettronica dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
In una riunione di Giunta successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente presenta il programma per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti; la Giunta vota il programma proposto e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea Generale elegge il Presidente, sulla base della proposta di Giunta, e contestualmente approva il programma e nomina i Vice Presidenti. Qualora la proposta di candidatura a Presidente e di programma venissero respinte, va ripetuta la procedura di designazione.

Competenze
Compete al Presidente:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Generale
b) convocare e presiedere le Assemblee di Area e di Settore ove mancasse il Coordinatore e/o
il suo Vicario;
c) convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio Direttivo;
d) proporre alla Giunta i nominativi dei Vice Presidenti, e nominare il Vice Presidente Vicario;
e) proporre alla Giunta la nomina del Tesoriere;
f) proporre alla Giunta la costituzione/scioglimento di un Settore di Competenza o di un'Area
Territoriale
g) esercitare la rappresentanza, anche legale, dell’Associazione;
h) agire e resistere in giudizio;
i) dare esecuzione alle delibere degli organi associativi;
j) provvedere alla amministrazione ordinaria e vigilare sull’andamento associativo;
k) esercitare d’urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica;
l) formalizzare la carica dei Coordinatori di Settore e di Area, eletti dalle relative Assemblee;
m) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione e lo scioglimento di Comitati, Commissioni,
Gruppi di Lavoro, e la nomina e/o la revoca dei relativi Coordinatori;
n) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti esterni dell’Associazione in Enti,
Associazioni e altre strutture esterne;
o) comunicare ai Soci le eventuali decadenze dalle cariche, deliberate dai probiviri nel rispetto
delle norme del presente Statuto;
p) comunicare ai Soci gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti;
q) comunicare ai Soci l’avvenuta delibera di accettazione o di espulsione nei loro confronti;
r) formalizzare la creazione, risoluzione o modifica del rapporto di lavoro con eventuali
dipendenti e/o altri collaboratori
s) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione o la chiusura di eventuali sedi operative;
t) esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, a componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.

18. Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre, la cui elezione è disciplinata dall’art.17.
Tra i Vice Presidenti, il Presidente ne designa uno come Vice Presidente Vicario, che ha il ruolo di sostituire istituzionalmente il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti deleghe relative all’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione di programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.
Nel caso vengano a mancare durante il mandato essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta, salvo ratifica della prima Assemblea Generale utile, e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

19. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è l’organo al quale è demandato il controllo della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
L’Assemblea Generale dei Soci, nell’anno successivo a quello di elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonché di due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell’Associazione.
Almeno uno dei Revisori Effettivi deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei conti.
Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni, scade in occasione dell’Assemblea Generale ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Collegio dei Revisori Contabili decade l’anno successivo a quello del Presidente di Assoconsult, anche in caso di dimissioni dello stesso.
I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, ed in particolare:
a. esamina il bilancio consuntivo e ne riferisce all’Assemblea;
b. garantisce che il bilancio ed il relativo piano dei conti siano coerenti con lo schema predisposto da Confindustria;
c. attesta che il bilancio annuale sia stato debitamente elaborato.

20. Probiviri

L’Assemblea generale dei Soci, nell’anno successivo a quello di elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Indipendentemente dalla loro scadenza naturale, i Probiviri decadono l’anno successivo a quello del Presidente di Assoconsult, in caso di dimissioni dello stesso.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna ad Assoconsult.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

21 Tesoriere

Al Tesoriere viene affidata la supervisione dell’attività amministrativa e finanziaria, inclusi i bilanci.
Viene nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente, di norma fra i componenti della Giunta stessa. Mancando la disponibilità dei membri di Giunta, la funzione può essere affidata, con analoghe modalità, ad altro Socio Ordinario.
La durata della carica è contestuale a quella del Presidente dell’Associazione, salvo dimissioni o revoca, e il mandato può essere rinnovato senza limiti.
Nel corso della vigenza della carica, l’eventuale sostituzione, per dimissioni o revoca, avviene con modalità analoghe alla assunzione della carica sopra descritta.
Competenze specifiche del Tesoriere sono:
a. impostare e controllare il sistema amministrativo dell’Associazione;
b. predisporre, in sintonia con la presidenza dell’Associazione, il budget ed il bilancio preventivo;
c. seguire, attraverso l’elaborazione di consuntivi periodici, l’effettivo andamento economico-finanziario e patrimoniale dell’Associazione;
d. riportare agli organi di controllo dell’Associazione, nelle sedi opportune, eventuali problemi riscontrati;
e. elaborare il bilancio consuntivo dell’Associazione;
f. inviare ammonimento ai soci morosi nel pagamento delle quote associative, anche ai fini di una eventuale espulsione successiva
g. collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza;
h. collaborare con l’eventuale commercialista esterno, per gli adempimenti fiscali.

22 Direttore Generale, Segreteria Generale e Uffici Dipendenti

Direttore Generale

La posizione di Direttore Generale viene costituita su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla Giunta. Essa è facoltativa e può essere istituita anche a tempo determinato, per il raggiungimento di obiettivi specifici.
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Deve essere totalmente estraneo all’Associazione e non deve avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con i Soci.
Il Direttore risponde al Presidente, del quale attua le disposizioni, nell’esecuzione delle attività associative. Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione, è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa e, su mandato del Presidente, esegue gli atti di ordinaria amministrazione previsti dai programmi degli Organi Istituzionali.
Partecipa di norma, senza diritto di voto, ma con funzioni di supporto, alle riunioni degli Organi centrali, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività associativa. Può partecipare alle riunioni del Collegio dei probiviri solo su specifica richiesta del suo Presidente.
L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Direttore Generale competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Segreteria Generale e Uffici Dipendenti

L’Associazione può disporre, per il supporto alle attività tese al perseguimento dei propri fini istituzionali, di una Segreteria Generale.
Possono essere creati uffici periferici, collegati con la Segreteria Generale, al servizio di aree geografiche omogenee di rilevante interesse per l’Associazione.
La Segreteria Generale e gli uffici periferici possono essere coordinati da un Segretario Generale, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale dell’Associazione, se esiste, oppure al Presidente e al Vicepresidente Vicario così come previsto per il Direttore Generale.
In mancanza del Direttore Generale, il Segretario Generale ne assume i compiti.
Sia il Segretario Generale, che il personale della segreteria e degli uffici periferici, devono essere totalmente estranei all’Associazione, e non devono avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con Soci.
L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Segretario Generale e dell’altro personale dipendente competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

23. Settore

Al fine di sviluppare le diverse componenti di specializzazione del settore della consulenza, l’Associazione si articola in Settori, comprendenti imprese che operano in aree di specializzazione simili, o che hanno caratteristiche simili in termini di dimensione e/o di offerta sul mercato.
La costituzione, accorpamento e cancellazione di un Settore viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Presidente dell'Associazione o dell’Assemblea del Settore stesso.
Le finalità principali del Settore sono:

  • Lo sviluppo associativo nei confronti delle imprese con ambiti di specializzazione omogenei;

  • La promozione dei servizi di consulenza specifici del settore, nei confronti del mercato e nei confronti delle istituzioni;

  • Lo sviluppo di rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, con le istituzioni e gli organi legislativi nazionali ed internazionali, relativamente agli ambiti di specializzazione di competenza, in coordinamento con il Presidente dell’Associazione;

  • Il rapporto con i Soci e lo sviluppo di iniziative tra i Soci (gruppi di discussione, gruppi di lavoro, etc.);

Ogni Socio Ordinario può aderire ad uno o più Settori, in base ai settori in cui opera, specificando che i propri diritti di voto a livello complessivo di cui all'art. 11 potranno essere distribuiti su uno o più settori. La distribuzione dei diritti di voto deve essere comunicata entro l’inizio dell’anno sociale, e non può essere modificata per tutto l’esercizio.
Il Socio Ordinario ha inoltre la facoltà di partecipare alle attività di ulteriori Settori, nei quali non può esercitare diritto di voto.
Il Socio Aggregato ha la facoltà di partecipare alle attività di un Settore, senza esercitare diritto di voto.
L’attività dei Settori deve essere coerente e coordinata rispetto alle strategie, alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione può autorizzare che il Settore, su richiesta del proprio Coordinatore, previa autorizzazione della Giunta e con parere favorevole del Tesoriere, abbia una propria gestione economica, purché nell’ambito e coordinata con quella dell’Associazione e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento.

Assemblea di Settore
All’assemblea di Settore possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i rappresentanti dei Soci Ordinari appartenenti al Settore, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi, o loro delegati scelti tra gli esponenti dell’impresa che abbiano un significativo livello di competenza nel settore in oggetto. I Soci Aggregati al Settore ed i Soci Onorari possono presenziare all’Assemblea ed hanno diritto di intervento, ma non diritto di voto. Ogni Socio votante può rappresentare, con delega scritta, solo un altro Socio avente diritto di voto. L’Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Coordinatore, almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo di Settore, almeno un quinto dei Soci Ordinari del Settore, o il Presidente di Assoconsult.
L’Assemblea viene convocata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vicario, tramite fax o posta elettronica spediti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
La prima Assemblea di un nuovo Settore viene indetta e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati del Settore che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova Assemblea, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di convocazione è ridotto a cinque giorni, e l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti.
La presidenza dell’Assemblea compete al Coordinatore del Settore o, in sua assenza, al Vicario.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.
Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum, secondo le modalità definite nell’art. 14.
Compete all’Assemblea di Settore:
a. eleggere il Coordinatore di Settore;
b. deliberare la costituzione e lo scioglimento, qualora applicabile, del Consiglio Direttivo di Settore, ed eleggere i suoi membri;
c. approvare il programma di iniziative proposto dal Coordinatore di Settore;
d. proporre lo scioglimento del Settore, da sottoporre ad approvazione della Giunta, su proposta del Coordinatore di Settore, quando siano venuti meno i presupposti della sua esistenza.

Consiglio Direttivo di Settore
Il Consiglio può essere costituito, in base a delibera dell’Assemblea di Settore, a condizione che il numero di Soci Ordinari associati al Settore sia almeno pari a 30. Qualora un Settore non sia dotato di Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono di competenza direttamente dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo di Settore si pone l’obiettivo di collaborare con il Coordinatore di Settore alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative atte a sviluppare e valorizzare il ruolo della consulenza e l’immagine dell’Associazione nel settore/ ambito di competenza.
Il Consiglio Direttivo di Settore è composto dal Coordinatore del Settore e dai Consiglieri in numero definito dall’Assemblea, e comunque non superiore ad un quinto dei Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo di Settore viene eletto dalla Assemblea di Settore.
Risultano eletti i Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In corso di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene per nuova elezione, alla prima Assemblea utile.
Possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore, se lo ritengono opportuno, il Presidente di Assoconsult e/o un suo Vicepresidente da lui delegato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri, i Revisori dei Conti, il Tesoriere,. Il Coordinatore, per motivi particolari, può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo di Settore, senza diritto di voto, persone che non ne fanno parte.
Il Consiglio Direttivo di Settore decade contestualmente alla decadenza del Coordinatore di Settore.
Il Consiglio Direttivo di Settore è convocato dal Coordinatore, o, in sua assenza, dal Vicario, tramite fax o posta elettronica, inviati almeno 10 giorni prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo di Settore si riunisce, anche con l'ausilio degli strumenti di audio e video conferenza, almeno quattro volte l'anno, ed ogni qualvolta lo richieda il Coordinatore, almeno un terzo dei suoi componenti, almeno dieci Soci Ordinari, o il Presidente dell’Associazione.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore di Settore.
Le delibere vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenendo quindi conto anche degli astenuti e delle schede bianche.
Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto.
Compiti del Consiglio Direttivo di Settore sono:
a. promuovere lo sviluppo Associativo nei confronti delle imprese che hanno ambiti di specializzazione omogenei;
b. rendersi promotori di iniziative a tutela degli interessi dei propri associati e di sviluppo del business;
c. sviluppare iniziative a favore dei Soci del Settore, mirate a promuovere il ruolo della consulenza nel settore e a favorire lo scambio di esperienze ed informazioni tra i Soci
d. deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro di Settore, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo di Assoconsult, assumendone la responsabilità ed il controllo;
e. proporre al Consiglio Direttivo di Assoconsult, anche coinvolgendo altri Settori, iniziative di interesse multidisciplinare;
f. proporre la nomina di rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni, da sottoporre al Consiglio Direttivo di Assoconsult;

Coordinatore di Settore
Il Coordinatore rappresenta i Soci del Settore, e coordina le attività e le iniziative deliberate dagli organi del Settore.
Il Coordinatore di Settore, eletto tra i rappresentanti dei Soci Ordinari associati al Settore, rimane in carica quattro anni, e non può essere immediatamente rieletto al termine del mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Coordinatore di Settore decade contestualmente al Presidente di Assoconsult, anche in caso di dimissioni dello stesso.
Sono compiti propri del Coordinatore di Settore:
a. Rappresentare il Settore nei rapporti organizzativi interni all’Associazione e, in coordinamento con il Presidente dell’Associazione, in quelli esterni;
b. presentare all’Assemblea di Settore un programma periodico di iniziative, e coordinarne la loro realizzazione;
c. aggiornare Consiglio Direttivo e Giunta dei programmi proposti, delle iniziative in corso e dei risultati raggiunti;
d. coordinare e promuovere lo sviluppo associativo tra le imprese del proprio settore;
e. curare la gestione delle risorse del Settore, qualora lo stesso abbia una gestione economica propria.

Il Coordinatore nomina un proprio Vicario, informando della decisione i Soci del Settore ed il Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui nel Settore sia costituito il Consiglio Direttivo, il Vicario dovrà essere nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo di Settore stesso.
Il Coordinatore può delegare funzioni e compiti al Vicario, nonché a membri del Consiglio Direttivo di Settore, assumendone comunque la responsabilità nei confronti dell’Associazione.

24. Aree

Al fine di sviluppare l’attività associativa su tutto il territorio nazionale, l’Associazione si articola in Aree, comprendenti una o più Regioni.
Le finalità principali dell’ Area sono:
Lo sviluppo associativo sul territorio
Lo sviluppo dei rapporti con le associazioni territoriali del Sistema Confindustriale;
Lo sviluppo di rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, con il mercato e con altre organizzazioni territoriali, in coordinamento con il Presidente dell’Associazione
Il rapporto con gli associati e lo sviluppo di iniziative tra gli associati (gruppi di discussione, gruppi di lavoro, etc.)

Ogni Socio Ordinario deve aderire all’Area in cui si trova la sede principale della propria impresa, intendendosi per tale la sede legale o una sede operativa dell’impresa, scelta dal Socio. Il Socio Ordinario ha inoltre la facoltà di partecipare anche alle attività di Aree diverse da quella di appartenenza, ma senza diritto di voto.
L’attività delle Aree deve essere coerente e coordinata rispetto alle strategie, alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali dell’Associazione.
La costituzione, accorpamento e cancellazione di un’Area viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Presidente nazionale o dell’Assemblea dell’Area stessa.
Assemblea di Area
All’assemblea di Area possono partecipare con diritto di intervento e di voto i rappresentanti dei Soci Ordinari appartenenti all’Area, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi. I Soci Aggregati al Settore ed i Soci Onorari possono presenziare all’Assemblea ed hanno diritto di intervento, ma non diritto di voto.
Ogni Socio può essere rappresentato dal proprio Rappresentante, così come indicato nell’art. 5, o da un soggetto da questi delegato, o da altra impresa associata.
Tutte le altre regole di composizione, convocazione e funzionamento dell’Assemblea di Area sono uguali a quelle definite per l’Assemblea di Settore (art. 23), .
Compete all’Assemblea:
a. eleggere il Coordinatore di Area;
b. deliberare la costituzione e lo scioglimento, qualora applicabile, del Consiglio Direttivo di Area, ed eleggere i suoi membri;
c. approvare il programma di iniziative proposto dal Coordinatore;
d. proporre lo scioglimento dell’Area, da sottoporre ad approvazione della Giunta, quando siano venuti meno i presupposti della sua esistenza.

Consiglio Direttivo di Area
Il Consiglio Direttivo di Area si pone l’obiettivo di collaborare con il Coordinatore di Area alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative atte a sviluppare e valorizzare la consulenza e l’immagine dell’Associazione sul territorio di riferimento. Il Consiglio può essere costituito, in base a delibera dell’Assemblea di Area, a condizione che il numero di Soci effettivi associati all’Area sia almeno pari a 30. Qualora un’Area non sia dotata di Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono di competenza direttamente dell’Assemblea di Area.
Le regole di composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo di Area sono uguali a quelle definite per il Consiglio Direttivo di Settore (art. 23).
Le competenze del Consiglio Direttivo di Area sono:
a. promuovere lo sviluppo Associativo sul territorio;
b. sviluppare iniziative locali a favore dei Soci dell’Area, mirate a promuovere il ruolo della consulenza sul territorio e a favorire lo scambio di esperienze ed informazioni tra i Soci
c. costituire gruppi di lavoro regionali, o sottogruppi locali di gruppi di lavoro su base nazionale/ settoriale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, assumendone la responsabilità ed il controllo;
d. proporre al Presidente e/o al Consiglio Direttivo Nazionale, anche coinvolgendo altre entità organizzative, iniziative di interesse e dimensioni interregionali;
e. rendersi parte attiva e propositiva per sviluppare le iniziative delle sezioni del Terziario Innovativo costituite presso le Associazioni e le Unioni Industriali Territoriali;
f. proporre al Presidente la nomina di rappresentanti esterni dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni locali, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Coordinatore di Area
Il Coordinatore di Area rappresenta i Soci dell’Area, e coordina le attività e le iniziative deliberate dagli organi dell’Area.
Il Coordinatore di Area rimane in carica quattro anni, e non può essere immediatamente rieletto al termine del mandato.
Sono compiti propri del Coordinatore di Area:
a. Rappresentare l’Area nei rapporti organizzativi interni all’Associazione, e, in coordinamento con il Presidente dell’Associazione, in quelli esterni;
b. presentare all’Assemblea di Area un programma periodico di iniziative e coordinarne la loro realizzazione;
c. coordinare e promuovere lo sviluppo associativo sul territorio;
d. promuovere lo sviluppo dei rapporti con altre Associazioni territoriali del Sistema Confindustriale e non;
e. curare la gestione delle risorse dell’Area, se essa ha una gestione economica propria.

Il Coordinatore nomina un proprio Vicario, informando della decisione i Soci dell’Area ed il Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui nell’Area sia costituito il Consiglio Direttivo, il Vicario dovrà essere nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo di Area stesso.
Il Coordinatore può delegare funzioni e compiti al Vicario, nonché a membri del Consiglio Direttivo di Area, assumendone comunque la responsabilità nei confronti dell’Associazione.

25. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni

I Gruppi di Lavoro, i Comitati e le Commissioni (di seguito “Gruppi di Lavoro”), sono aggregazioni di Soci che intendono perseguire finalità progettuali di varia natura (culturali, promozionali, di approfondimento, ecc.).
Tali Gruppi possono essere costituiti o all’interno delle Aree, o all’interno dei Settori, ma possono anche essere sviluppati trasversalmente a queste articolazioni organizzative, qualora il tema in oggetto possa essere di interesse a più dimensioni organizzative.
I Gruppi di Lavoro sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, e su eventuale richiesta o di un Organo dell’Associazione, o di un Area, o di un Settore, o di almeno cinque Soci effettivi.
La costituzione di un Gruppo di lavoro deve essere resa nota a tutti i Soci della dimensione di competenza (Area, Settore o tutti i Soci nel caso di Gruppi di Lavoro trasversali).
Ogni Gruppo di Lavoro è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione, e composto da tutti gli associati che desiderano partecipare attivamente alla iniziativa. Ai Gruppo di Lavoro possono partecipare, oltre al Rappresentante del Socio, altre persone appartenenti al medesimo Socio, purché indicate dal Rappresentante del socio in Assoconsult.

TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI

26. Fondo Comune

Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
a. dai contributi associativi;
b. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d. dalle erogazioni liberali e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

27. Esercizio Sociale e Bilanci

L’esercizio annuale coincide con l’anno solare.
Per ciascun esercizio il Tesoriere, in accordo con il Presidente, predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo il piano dei conti e lo schema proposti da Confindustria; il documento viene discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo, che lo propone alla Giunta..
I Bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione di approvazione in Giunta; il Collegio dei Revisori appronta la propria Relazione.
I Bilanci e la Relazione del Collegio dei Revisori contabili vengono presentati per l’approvazione in Giunta e, successivamente alla Giunta, all’Assemblea Generale dei Soci.
I Bilanci preventivo dell’anno successivo con contestuale determinazione dei contributi associativi a carico dei Soci, e consuntivo dell’anno precedente a quello dell’Assemblea Generale che li esaminerà per le conseguenti delibere, dovranno essere presentati alla stessa entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dovrà in ogni caso essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

28. Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale.
Le modificazioni del presente Statuto possono essere richieste da uno degli Organi dell’Associazione con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti o da tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero degli associati e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Per la valutazione e la elaborazione delle modificazioni, può essere istituita dalla Giunta una specifica Commissione istituzionale, composta di almeno tre membri.
Le modificazioni proposte dovranno essere preventivamente esaminate dalla Giunta, che esprimerà su di esse un parere motivato non vincolante, ed inviate a tutti i Soci, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data di assemblea, quindi sottoposte all’Assemblea, che dovrà approvarle con una maggioranza favorevole che rappresenti almeno un terzo del numero degli associati e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie è ammesso l’utilizzo del Referendum, che nella fattispecie ha valore deliberativo.
Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, non è ammesso il voto segreto.
Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso immediato, da notificare entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non esimerà dunque il recedente dagli impegni economici verso l’Associazione maturati fino alla data dell’Assemblea in cui sono state approvate le modifiche.

29. Scioglimento dell'Associazione e Fusione per Incorporazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea su richiesta della Giunta o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Per la validità delle decisioni di scioglimento occorre un numero di voti favorevoli che costituiscano almeno i due terzi del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
Contestualmente allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, devolvendole ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell’organismo di controllo previsto dalla legge.
L’eventuale fusione per incorporazione di Assoconsult in altra Associazione è deliberata dall’Assemblea su richiesta della Giunta.
Per la validità della decisione di fusione occorre un numero di voti favorevoli che costituiscano almeno la maggioranza assoluta del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

30. Rinvio alla Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento ai principi generali, al Codice etico, alla Carta dei valori associativi, allo Statuto ed ai Regolamenti di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

31. Disposizione Transitoria

Il presente Statuto decorre dal giorno della sua approvazione in Assemblea Generale.
Dalla data di decorrenza del presente Statuto, con provvedimenti del Presidente:
− le Delegazioni Territoriali cambiano la loro denominazione in Aree, ed i relativi Presidenti in Coordinatori di Area;
− i Consigli Direttivi delle Aree con meno di 30 Soci decadono, e le loro competenze vengono trasferite all’Assemblea di Area; le Assemblee delle Aree con almeno 30 Soci hanno facoltà di deliberare lo scioglimento dei rispettivi Consigli Direttivi;
− i Vice Presidenti delle Delegazioni territoriali, decadono, con facoltà per i Coordinatori di Delegazione di nominare un Vicario;

Con la entrata in vigore del nuovo Statuto decadono:
− i membri elettivi della Giunta
− il Consiglio Direttivo
tali Organi rimangono in carica per il periodo necessario alla costituzione dei nuovi, così come previsto dal presente Statuto.

Di conseguenza, a partire dalla data di approvazione del presente Statuto, si provvederà a porre in atto le seguenti deliberazioni:
− La Giunta approva il nuovo Regolamento dell’Associazione;la Giunta costituisce i Settori;
− il Presidente convoca le Assemblee dei Settori, le quali eleggono il rispettivo Coordinatore;
− l’Assemblea Generale dei Soci elegge i membri elettivi di Giunta, ai sensi dell’art. 15;
− la Giunta elegge i due membri del Consiglio Direttivo di propria competenza, e ratifica i due
membri indicati dal Presidente; − il nuovo Consiglio Direttivo si costituisce.

Al fine di riallineare le durate dei mandati dei vari Organi alle norme statutarie si prevede che:
− Il mandato dell’attuale Presidente dell'Associazione viene prorogato fino al 2014, in coincidenza con l’Assemblea Generale di approvazione del Bilancio consuntivo 2013;
− I tre Vice Presidenti dell'Associazione e i Coordinatori dei Settori durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente, e decadono con il Presidente anche in caso di sue dimissioni
− Il Collegio dei Revisori Contabili ed i Probiviri decadono con la prima Assemblea Generale dei Soci del 2011;
− I membri elettivi della Giunta che saranno eletti dalla Assemblea Generale nel 2010 durano in carica fino alla prima Assemblea Generale del 2015.
 


 
 

 

ASSOCONSULT - Associazione Federativa delle Imprese di Consulenza Direzionale e Organizzativa - C.F. 05158771005
Roma – v.le L. Pasteur 10 – 00144 Roma – tel. 06/97616704 – fax 06/96048780
Milano – via Sacchi 7 – 20122 Milano – tel. 02/89056995 - fax 02/89057242

top

 

 

Copyright© 2006-2009 - Tutti i diritti riservati. Sito web progettato e realizzato da Daniele Bencivenga / CreazioneSiti.it