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Indice
TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
1. Denominazione, sede e durata
2. Scopi
TITOLO II. I SOCI
3. Categorie di Soci
4. Ammissione e durata del rapporto associativo
5. Rappresentanti dei Soci e accesso alle cariche
6. Diritti dei Soci
7. Doveri dei Soci
8. Sanzioni associative
9. Cessazione del rapporto associativo
10. Contribuzione dei Soci
11. Attribuzione diritti di voto
12. Confluenza di altre Associazioni
TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI
13. Disposizioni generali
14. Assemblea Generale dei Soci
15. Giunta
16. Consiglio Direttivo
17. Presidente
18. Vice Presidenti
19. Revisori dei Conti
20. Probiviri
21. Tesoriere
22. Direttore Generale, Segreteria Generale ed Uffici Dipendenti
TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
23. Settori
24. Aree
25. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni
TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI
26. Fondo Comune
27. Esercizio Sociale e Bilanci
TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
28. Modificazioni dello Statuto
29. Scioglimento dell’Associazione e Fusione per Incorporazione
30. Rinvio alla Legge
31. Disposizione Transitoria
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Statuto
TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
1. Denominazione, sede e durata
ASSOCONSULT - Associazione Federativa delle Imprese di
Consulenza - è associazione costituita tra le imprese operanti nel settore
della consulenza a soggetti pubblici e privati.
Assoconsult è costituita con durata illimitata, è apartitica e non ha fini di
lucro. Può peraltro promuovere e partecipare ad iniziative imprenditoriali volte
a realizzare le proprie finalità istituzionali, anche di carattere economico.
Assoconsult aderisce a CONFINDUSTRIA, acquisendo pertanto i diritti e gli
obblighi conseguenti, per sé e per i propri Soci. In particolare:
-
adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi;
-
assume la qualità di componente nazionale di categoria del
sistema della rappresentanza confederale;
-
adotta la Carta dei valori confederali ed il Codice Etico di
Confindustria, che diventano parte integrante del presente statuto.
Assoconsult adotta un Regolamento ed un Codice Deontologico, che tutti i
Soci sono tenuti a rispettare ed applicare.
La Sede Legale e Istituzionale di Assoconsult è a Roma; possono
essere istituite altre sedi operative, la cui dislocazione viene decisa dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Scopi
Assoconsult ha lo scopo di promuovere la tutela delle imprese associate e di
favorire lo sviluppo del settore della consulenza nel Paese, sviluppandone
l’immagine, il ruolo e la qualificazione.
A tal fine, Assoconsult si propone, tra l’altro, di:
a. tutelare e difendere gli interessi giuridici, economici e professionali delle
imprese associate e del Settore, rappresentando la categoria nei rapporti con
Enti ed istituzioni, sia nazionali che comunitari ed internazionali;
b. promuovere lo sviluppo del settore della consulenza nel mercato, sia in
Italia che a livello internazionale, attraverso la partecipazione ad iniziative
tese sia a diffondere la conoscenza delle migliori tecniche di organizzazione e
gestione aziendale nel Paese, sia a promuovere il ruolo della consulenza come
referente fondamentale per lo sviluppo economico e per l’innovazione;
c. perseguire, nel rispetto del codice deontologico Assoconsult, la qualità
professionale del settore attraverso l’adozione e la diffusione di corrette
pratiche professionali;
d. fornire servizi di assistenza, informazione e consulenza ai soci, quali, ad
esempio iniziative per la internazionalizzazione della consulenza, formazione e
qualificazione, scambio di know-how tra i soci, studi e ricerche, ecc.;
e. rappresentare le imprese associate nei confronti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi
di lavoro, per l’esame delle controversie collettive e per la trattazione di
ogni altro problema collettivo concernente i rapporti di lavoro.
TITOLO II. I SOCI
3. Categorie di Soci
Possono aderire ad Assoconsult, come Soci Ordinari, le imprese o gruppi di
imprese e/o altri soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla loro forma
giuridica, che operano nel settore della consulenza. Per essere Socio Ordinario
occorre inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. l’attività di consulenza deve rappresentare una quota significativa del
volume di affari complessivo dell’impresa;
b. l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale;
c. l’impresa deve avere una adeguata immagine di deontologia professionale nel
settore;
d. l’impresa deve avere sede legale nel territorio italiano, o comunque una
stabile attività economica in Italia.
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, altri
soggetti che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di
raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata da
Assoconsult.
I soggetti che hanno i requisiti per essere Soci Ordinari non possono essere
associate come Soci Aggregati.
I Soci Ordinari ed Aggregati vengono iscritti nel Registro delle Imprese
dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto da Confindustria, la quale
certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza
dell’impresa al sistema.
Possono inoltre essere associate, in qualità di Soci Onorari, personalità
altamente rappresentative del mondo della consulenza in Italia. L’attribuzione
della qualifica di Socio Onorario è deliberata dalla Giunta, su proposta del
Presidente; la qualifica di Socio Onorario è a vita, fatta salva la facoltà del
Socio di dimettersi. Il numero di Soci Onorari presenti nell’Associazione non
può superare il massimo di dieci.
4. Ammissione e Durata del Rapporto Associativo
I soggetti che intendono far parte di Assoconsult, rispettivamente in qualità di
Socio Ordinario o Socio Aggregato, devono presentare ad Assoconsult una domanda
sottoscritta da un proprio legale rappresentante, e presentata al Presidente
dell’Associazione.
La valutazione circa l’accettazione della domanda di ammissione è responsabilità
del Consiglio Direttivo; in caso di decisione negativa dello stesso, il
richiedente può fare appello alla Giunta, che decide in modo inappellabile nel
caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta, è possibile ricorrere ai
Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.
L’ammissione ad Assoconsult decorre dalla data di accettazione della domanda di
associazione, e vale, oltre che per l’anno in corso, per un anno decorrente dal
1°gennaio dell’anno successivo.
L’associazione ad Assoconsult si intende tacitamente rinnovata di anno in anno,
fino a quando non intervenga la cessazione del rapporto associativo.
5. Rappresentanti dei Soci e Accesso alle Cariche
Per rappresentanti dei soci ordinari ed aggregati aderenti all’Associazione si
intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle
imprese della Confindustria, o un suo delegato formalmente designato, e scelto
tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di
Amministrazione, o dirigenti, o soci, o partner, o comunque persone altamente
rappresentative dell’impresa in oggetto.
I soci onorari non possono delegare ad altri la propria rappresentanza in
associazione, essendo la qualifica attribuita alla persona.L'accesso alle
cariche e alla partecipazione agli Organi dell’Associazione, relativamente a
Presidente, Vice Presidente, Coordinatore di Area, Coordinatore di Settore,
componente di Consiglio Direttivo nazionale e Giunta, è riservato ai
rappresentanti dei Soci ordinari. La carica di Presidente e Vice Presidente
Vicario è riservata ai rappresentanti di soci che siano associati da almeno
ventiquattro mesi. . Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono
cumulabili tra di loro. La candidatura a tutte le cariche sociali è riservata
solo ai soggetti che rappresentino Soci che siano in regola con il versamento di
tutte le quote associative, alla data di presentazione della candidatura.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche
direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidente e di
componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla
regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di
quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di
incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Ai fini del computo dei mandati per la rieleggibilità, si intendono rivestite
per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un
tempo superiore alla metà dello stesso.
Per la partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci si fa riferimento alle
norme specificate all’art. 14.
6. Diritti dei Soci
I Soci Ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di
rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle
derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
I Soci Ordinari sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo,
potendo intervenire direttamente alla vita associativa. I Soci Ordinari in
regola con le norme statutarie potranno indicare, nella loro carta intestata,
l’appartenenza ad Assoconsult, riproducendone il logo.
I Soci Ordinari in regola con i requisiti previsti, possono attestare la loro
appartenenza al sistema confindustriale, riproducendo nella loro carta intestata
il logo e l’emblema confederale, previa autorizzazione di Assoconsult,
rilasciata secondo i regolamenti di Confindustria.
I Soci Aggregati ed i Soci Onorari possono partecipare alle attività
dell’Associazione comprese le Assemblee, con diritto di intervento, ma non hanno
diritto di voto; non possono fare parte degli Organi Collegiali e i loro
rappresentanti non possono ricoprire Cariche Associative; restano inoltre
escluse, per i Soci Aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino
l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale,
da parte dell’Associazione.
7. Doveri dei Soci
L’adesione ad Assoconsult comporta per tutti i soci l’obbligo di:
a. osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento, il
rispetto del Codice Deontologico dell’Associazione, nonché le deliberazioni
adottate dai suoi Organi;
b. fornire ad Assoconsult, nei tempi e nei modi da questa richiesti, i dati, le
informazioni ed i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle
Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
c. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati
dai competenti Organi di Assoconsult.
Inoltre ogni Socio è tenuto a:
d. escludere la propria partecipazione ad associazioni aderenti ad
organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi;
e. attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al
sistema confederale e, in particolare, conformarsi ai dettati del Codice Etico
della Confindustria;
f. Partecipare alla vita associativa;
8. Sanzioni associative
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, dei
Regolamenti e del Codice Deontologico dell’Associazione e del Codice Etico di
Confindustria, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
b. censura, comunicata per iscritto e motivata;
c. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non
superiore a sei mesi;
d. decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive
nell’Associazione;
e. decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di
rappresentanza esterna dell’Associazione;
f. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
g. espulsione.
Le sanzioni, previo ammonimento del Socio, vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo, contro le decisioni del quale è ammessa la possibilità di proporre
ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di
notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Quando le sanzioni riguardano il Presidente o un componente di Giunta, del
Consiglio Direttivo, o dei Probiviri, esse vengono deliberate dai Probiviri,
contro le decisioni del quale è ammessa la possibilità di ricorso ai Probiviri
di Confindustria.
L’espulsione dall’Associazione viene deliberata nel caso di:
a) Mancata o non veritiera dichiarazione dei parametri dimensionali ai fini del
calcolo dei
contributi associativi; mancato o ritardato versamento dei contributi
associativi, previo
ammonimento al socio, a cura del Tesoriere;
b) comportamenti deontologicamente negativi di estrema gravità o fortemente in
contrasto con gli obblighi di appartenenza al sistema confederale.
c) Recidiva: quando, dopo l’adozione nei confronti del Socio di misure
sanzionatorie più lievi,
esse non abbiano sortito l’effetto di eliminare il motivo della sanzione stessa,
o il Socio sia
stato più volte colpito dalle sanzioni associative.
L’espulsione viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Consiglio
Direttivo. Il ricorso contro la decisione di espulsione segue le stesse regole
delle altre sanzioni associative.
In caso di espulsione, la cessazione della qualifica di Socio ha effetto
immediato, e non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle quote
associative versate, così come rimane fermo il diritto dell'associazione a
riscuotere le quote associative dovute ma eventualmente non versate dal socio
9. Cessazione del rapporto associativo
La qualità di Socio cessa:
a. per recesso, esercitato dal Socio;
b. qualora vengano meno i requisiti di associazione;
c. nel caso di espulsione ai sensi dell’art.8.
Il recesso deve essere notificato dal Socio recedente mediante raccomandata AR
e/ posta elettronica certificata al Presidente almeno sei mesi prima della
scadenza dell’anno in corso; la cessazione per recesso ha effetto a decorrere
dall'inizio dell’anno sociale successivo ed il recedente è tenuto a pagare i
contributi associativi fino alla data di cessazione.
Il venir meno dei requisiti associativi viene accertato dal Collegio dei
Probiviri, che formula proposta di cessazione del rapporto associativo al
Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito.
10. Contribuzione dei Soci
Il funzionamento dell’Associazione è assicurato dai contributi versati dai Soci.
I contributi associativi sono di due tipi:
Quota Associativa annuale: è un contributo destinato alla copertura delle spese
generali e dei costi di funzionamento dell’Associazione, nonchè dei costi di
adesione al sistema Confindustriale. Le quote annue sono determinate in coerenza
al bilancio preventivo di Assoconsult per l’anno successivo, nonché ai parametri
dimensionali dei singoli Soci. L’ammontare delle Quote Associative annuali per i
Soci Ordinari ed Aggregati e le modalità di pagamento delle quote associative
sono stabilite, su proposta della Giunta, dall'Assemblea generale che delibera
ogni anno, per quello successivo, entro il primo semestre dell'anno precedente.
Se non vengono stabilite nuove quote in tempo utile, saranno applicate nel nuovo
esercizio le quote dell’esercizio precedente.
Quota Straordinaria: l’Assemblea, su proposta della Giunta, può stabilire per i
Soci contributi straordinari destinati a situazioni di necessità, urgenza o
imprevedibilità.
Il mancato pagamento dei contributi associativi entro novanta giorni dalle
scadenze stabilite è motivo di espulsione dall’Associazione, previo ammonimento
al socio, a cura del Tesoriere.
L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro
di Roma o di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano
comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
La quota associativa annuale e la quota associativa straordinaria costituiscono
la base di calcolo per l'attribuzione dei voti, come meglio specificato
nell'art. 11.
La qualifica di Socio Onorario è a titolo gratuito e non comporta la
corresponsione di quote associative.
11. Attribuzione dei diritti di voto
I voti spettanti a ciascun socio ordinario in Assemblea Generale, Assemblea di
Area ed Assemblea di Settore vengono assegnati a scaglioni in base ai contributi
effettivamente versati dal Socio, ed utilizzando come unità di riferimento il
contributo minimo definito dall’Assemblea Generale dei Soci.
Lo schema di calcolo è il seguente:
a. al versamento del contributo minimo viene assegnato 1 voto;
b. nello scaglione dal contributo minimo fino ad un massimo di 15 volte il
contributo minimo,
viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra quota versata nello
scaglione e
contributo minimo maggiorato del 20%, o frazione pari alla metà
c. nello scaglione da 15 volte il contributo minimo in su, viene assegnato un
numero di voti
pari al rapporto tra quota versata nello scaglione e contributo minimo
maggiorato del 45%,
o frazione pari alla metà
I contributi ai quali fare riferimento sono quelli effettivamente versati per
competenza dell'esercizio in corso, al netto di tutte le eventuali riduzioni.
Ai Soci Aggregati ed ai Soci Onorari non è attribuito diritto di voto.
In tutti gli altri Organi ogni componente ha diritto ad un voto,
indipendentemente dai voti di cui dispone in qualità di socio.
12. Confluenza di altre Associazioni
Quando si verifichi l’opportunità di ampliare Assoconsult, mediante la
confluenza in essa degli associati di altra associazione, avente caratteristiche
e obiettivi con essa compatibili, viene costituita dal Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente, una Commissione Istituzionale, con la nomina di un
Coordinatore e dei componenti del medesimo.
La Commissione Istituzionale opera in collaborazione con i rappresentanti
dell’altra associazione al fine di valutare la fattibilità e le modalità della
confluenza, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione; la
Commissione Istituzionale ha il compito di sottoporre alla Giunta un documento
di proposta motivata di accettazione o di rifiuto della confluenza e, nella
prima ipotesi, delle condizioni della medesima.
La Giunta esprime il proprio parere in proposito, che viene illustrato alla
Assemblea Generale, alla quale compete la decisione finale. L’Assemblea Generale
può deliberare, oltre all’accettazione della proposta, condizioni particolari di
confluenza, quali ad esempio un diverso trattamento economico per le imprese
associate, la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione confluente agli
Organi di Assoconsult, od altre condizioni decise dall’Assemblea, per un arco
temporale limitato a non più di un quadriennio. La delibera di approvazione
della confluenza da parte dell’Assemblea può avvenire anche per Referendum.
Nel caso in cui l’Assemblea approvi la confluenza, il Presidente ha mandato per
sottoscrivere con il Presidente dell’altra Associazione l’accordo di confluenza
in Assoconsult.
Per gli associati dell’Associazione confluente valgono i requisiti di cui
all’art.3 del presente Statuto.
L’accordo di confluenza può trovare applicazione soltanto dopo che
l’associazione confluente abbia, ad ogni effetto, cessato di esistere.
TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI
13. Disposizioni Generali
Data la natura multidisciplinare delle aziende rappresentate da Assoconsult, e
considerato l’obiettivo di sviluppare l’attività associativa su tutto il
territorio nazionale, Assoconsult articola la propria organizzazione secondo due
dimensioni organizzative, il Settore di Competenza (Settore) e l’’Area
Territoriale (Area).
Il Settore include tutte i soci che operano in aree similari di specializzazione
in termini di competenze e/o di segmenti di mercato, con lo scopo di
rappresentarne gli interessi e curare la trattazione di tematiche specifiche.
L’Area include tutti i soci che hanno la propria sede principale nell’area
geografica di riferimento, ed ha obiettivi di sviluppo associativo, di
valorizzazione di Assoconsult e di rafforzamento della presenza e dell’immagine
della consulenza sul territorio a livello locale.
La gestione dell’Associazione, oltre alle entità organizzative sopra indicate, è
responsabilità dei seguenti organi nazionali:
a. L’Assemblea Generale dei Soci
b. La Giunta
c. Il Consiglio Direttivo
d. Il Collegio dei Probiviri
e. Il Collegio dei Revisori
f. Il Presidente
g. I Vice Presidenti
h. Il Tesoriere
14. Assemblea Generale dei Soci
Composizione
All’Assemblea Generale possono partecipare, con diritto di intervento e di voto,
i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento dei contributi
associativi.I soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma,
possono presenziare all’Assemblea, ma senza diritto di intervento e di voto.
I Soci Aggregati ed Onorari possono partecipare all’Assemblea, con diritto di
intervento, ma non hanno diritto di voto.
Ogni Socio può essere rappresentato dal proprio Rappresentante, così come
individuato nell’art. 5,
o attraverso delega ad un altro socio o ad altro soggetto.
Ogni Socio votante può rappresentare solo un altro Socio con diritto di voto.
All’Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili,
i Probiviri, il Direttore ed il Segretario Generale.
Convocazione
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro sei
mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, e, in via straordinaria, ogni
qualvolta lo richiedano:
il Presidente;
la Giunta;
il Consiglio Direttivo;
un numero di Soci pari ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso dei
Soci.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario, via raccomandata, fax o posta elettronica certificata, da
spedirsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
E’ possibile riunire l’Assemblea Generale, previa approvazione da parte della
Giunta, in due sedi distinte, e con l’utilizzo di strumenti di videoconferenza,
a condizione che le sedi siano chiaramente indicate in sede di convocazione, e
siano assicurati pienamente i requisiti di corretto svolgimento della stessa, di
verifica dei quorum e di segretezza del voto.
Costituzione – Quorum costitutivo – Presidenza
L’Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti tanti
delegati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero
dei Soci aventi diritto al voto ed un quinto del numero di voti spettanti agli
aventi diritto al voto.
Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova
Assemblea, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di
convocazione è ridotto a cinque giorni, e l’Assemblea è validamente costituita
quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti.
Per la validità delle assemblee di modifiche allo Statuto, di scioglimento
dell’Associazione e di fusione per incorporazione, vale rispettivamente il
disposto degli articoli 28 e 29 dello Statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vice Presidente Vicario.
Quorum deliberativi e modalità delle votazioni
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi
degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per
le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’assemblea, ma per
quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo
scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto,
vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto
da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da Segretario il
Direttore dell’Associazione, o in caso di sua assenza, il Segretario generale, o
in sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Competenze
Spetta all’Assemblea Generale:
a. eleggere il Presidente dell’Associazione;
b. eleggere i Vice Presidenti proposti dal Presidente;
c. eleggere i rappresentanti dell’Assemblea in Giunta;
d. eleggere i Probiviri ed i Revisori Contabili;
e. approvare il programma quadriennale proposto dal Presidente;
f. approvare i Piani operativi pluriennali ed annuali proposti dal Consiglio
Direttivo;
g. approvare, su proposta della Giunta, i bilanci preventivo e consuntivo;
h. determinare, su proposta della Giunta, i contributi associativi dovuti dai
Soci e le modalità ed i tempi per il versamento nelle casse dell'Associazione;
i. deliberare la confluenza di altre Associazioni in Assoconsult;
j. approvare e modificare il presente Statuto, secondo quanto previsto dall’art.
28 dello stesso;
k. approvare e modificare il Codice Deontologico dell’Associazione;
l. deliberare la fusione per incorporazione di Assoconsult in altre
Associazioni, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello stesso;
m. deliberare lo scioglimento dell’Associazione, secondo quanto previsto
dall’art. 29 dello stesso;discutere e deliberare relativamente ad ogni altro
argomento posto all’ordine del giorno.
Referendum
Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la
base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile
ricorrere al Referendum.
Il Referendum, su proposta di uno degli organi sociali, è indetto dal Presidente
dell'Associazione e può riguardare la totalità degli Associati o soltanto quelli
appartenenti ad un Settore o Area.
Fatto salvo quanto previsto agli Art. 12 e 28, il referendum ha valore
esclusivamente consultivo.
Nel Referendum, il voto può essere espresso in forma elettronica, qualora siano
assicurate adeguate condizioni di trasparenza e di parità di trattamento tra i
Soci.
15. Giunta
La Giunta ha il compito di sovrintendere alle attività dell’Associazione, in
conformità con le linee guida espresse dall’Assemblea Generale dei Soci.
Composizione
Sono componenti di diritto della Giunta:
il Presidente;
il Past President, che per ultimo ha rivestito la carica, purchè rappresentante
di un Socio Ordinario;
I Vice Presidenti;
I Coordinatori dei Settori;
i Coordinatori delle Aree;
I componenti del Consiglio Direttivo che non facciano parte per altro titolo
alla Giunta;
Sono componenti elettivi della Giunta i componenti eletti dall’Assemblea
Generale dei Soci,ripartiti proporzionalmente ai voti attribuiti ai soci dei
singoli Settori.
I componenti elettivi della Giunta non possono superare un numero uguale ad un
decimo dei Soci Ordinari, arrotondato al numero superiore. Nell’ambito di tale
principio, il numero complessivo di membri elettivi è deciso dall’Assemblea
Generale.
I componenti elettivi della Giunta durano in carica quattro anni e scadono in
occasione dell’Assemblea Generale dell’anno successivo a quello di elezione del
Presidente. Essi sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre
ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di
tempo pari ad almeno un mandato.
Per l’elezione dei componenti elettivi di Giunta in Assemblea Generale, vengono
predisposte delle liste distinte per settore, con un numero di candidati
superiore ai seggi da ricoprire; a tal fine, nel convocare l’Assemblea Generale
chiamata per l’elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire le
candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Nel corso della votazione, ogni Socio ha diritto ad una scheda per ogni voto di
cui dispone, come previsto dall’art. 11. Le schede di voto sono attribuite al/
ai Settori cui il Socio appartiene, come previsto all’art. 23. In ogni scheda di
voto il Socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero di seggi da
ricoprire meno una, relativamente al settore; nel caso in cui il seggio
disponibile al settore sia uno, ogni scheda può esprimere una preferenza.
Nel caso vengano a mancare componenti elettivi della Giunta,, essi sono eletti
nuovamente con le stesse modalità, nella prima Assemblea Generale utile;
partecipano alla votazione solo i Soci dei Settori per i quali sono venuti a
mancare i componenti elettivi.
Riunioni
La Giunta si riunisce almeno tre volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo
ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione, oppure ne faccia richiesta il
Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei componenti della Giunta stessa.
La Giunta può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio e/o video
conferenza ed è convocata dal Presidente, a mezzo avviso via fax o posta
elettronica, inviati almeno 15 giorni prima della riunione e contenenti
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del
giorno.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la
Giunta; alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o
impedimento dal Vice Presidente Vicario.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi
degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto a un voto; in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la
nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo
scrutinio segreto.
Alle riunioni di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, ma con
facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri,
i Revisori contabili, il Tesoriere.
Il Presidente può estendere l’invito a soggetti non componenti la Giunta, in
relazione al contributo degli stessi agli argomenti da trattare. Gli invitati
non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi
presiede e dal segretario,che viene designato dalla Giunta stessa.
Competenze
Compete alla Giunta:
a. nominare la Commissione di Designazione per l’elezione del Presidente
dell'Associazione
b. proporre all’Assemblea il Presidente dell’Associazione ed i Vice Presidenti;
c. deliberare, su proposta del Presidente, la nomina o la revoca del Tesoriere,
con il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria ed agli
adempimenti fiscali dell’Associazione;
d. discutere ed approvare il programma pluriennale proposto dal Presidente
designato, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. discutere e approvare i Piani operativi pluriennali ed annuali proposti dal
Consiglio Direttivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea, nonché
identificare gli indirizzi strategici ed i principali programmi
dell’Associazione;
f. controllare l’andamento generale dell’Associazione, la realizzazione dei
programmi formulati e le principali iniziative sviluppate;
g. approvare la proposta di bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla
successiva approvazione dell’Assemblea Generale;
h. formulare, su proposta del Presidente, la proposta dei contributi associativi
da sottoporre all’Assemblea Generale;
i. riesaminare le domande di adesione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
j. deliberare sull’espulsione di singoli Soci;
k. approvare, su proposta del Presidente, la costituzione di Settori ed Aree,
nonché il loro scioglimento/ricomposizione;
l. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del
presente Statuto;
m. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del
Codice Deontologico;
n. approvare il Regolamento associativo e/o le sue modifiche;
o. formulare, per l’approvazione dell’Assemblea Generale, il parere circa la
confluenza di altre Associazioni in Assoconsult;
p. esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto
16. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso assicura il
perseguimento degli scopi dell’Associazione, collaborando con il Presidente nel
realizzare i programmi formulati e le azioni di sviluppo della Associazione e di
supporto ai Soci, approvate dall’Assemblea e pianificate dalla Giunta.
Composizione
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
il Presidente dell’Associazione;
i Vice Presidenti dell’Associazione;
i Coordinatori dei Settori,
due membri nominati dalla Giunta;
due membri ratificati dalla Giunta su proposta del Presidente;
il Tesoriere.
La Giunta, in primo luogo, nomina i due membri di propria competenza, che
vengono eletti tra i membri che non fanno parte di diritto al Consiglio
Direttivo; per la loro elezione, ogni membro di Giunta ha la possibilità di
esprimere una preferenza. A seguire, la Giunta ratifica la nomina dei due membri
di scelta del Presidente.
Nel caso in cui vengano a mancare, in vigenza di carica, componenti di nomina
presidenziale, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, e ratificati
dalla Giunta. Nel caso vengano a mancare membri nominati dalla Giunta, essi sono
sostituiti con una nuova votazione, da tenersi nella prima riunione utile della
Giunta
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre ulteriori elezioni sono
ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un
mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo
decade contestualmente al Presidente, anche in caso di dimissioni dello stesso.
Riunioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti e
comunque almeno cinque volte l'anno.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio
e/o video conferenza ed è convocato dal Presidente, a mezzo avviso via fax o
posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della riunione e contenenti
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del
giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un
terzo dei componenti in carica; alle riunioni del Consiglio Direttivo non sono
ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di
assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede
bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la
nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo
scrutinio segreto, a meno di delibera unanime di adozione del voto palese.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto,
ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i
Probiviri ed i Revisori contabili
Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente o volta a volta,
singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli
invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi
presiede e dal segretario, che viene designato dal Consiglio stesso.
Competenze
Compete al Consiglio Direttivo:
a. dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e
della Giunta, e controllarne i risultati;
b. sulla base del Programma pluriennale proposto dal Presidente, sviluppare i
Piani operativi
pluriennali ed annuali dell’Associazione;
c. sovrintendere alla gestione del fondo comune, e proporre all’approvazione
della Giunta, e
successivamente dell’Assemblea, i bilanci consuntivi e preventivi predisposti
dal Tesoriere
in accordo con il Presidente;
d. su proposta del Presidente, eleggere, revocare e designare i rappresentanti
esterni
dell’Associazione;
e. deliberare l’ammissione di Soci, le sanzioni e la cessazione dal rapporto
associativo di
Soci che non abbiano più i requisiti richiesti;
f. proporre, per l’approvazione in Giunta, provvedimenti di espulsione di Soci;
g. proporre modifiche al Codice Deontologico, per il successivo passaggio in
Giunta ed in
Assemblea Generale;
h. proporre, per l’approvazione in Giunta, modifiche al Regolamento;
i. su proposta del Presidente, istituire e chiudere Comitati, Commissioni,
Gruppi di Lavoro;
determinare i loro obiettivi ed effettuare la nomina/ revoca dei rispettivi
Coordinatori;
j. approvare le direttive per la struttura e l'organico, necessari per il
funzionamento
dell'Associazione e, in particolare: deliberare l’assunzione, il licenziamento e
il trattamento
economico del Direttore e del Segretario Generale, nonché dell’altro personale
dipendente
dell’Associazione;
k. deliberare l’adesione di Assoconsult ad altre organizzazioni associative;
l. proporre, per le successive approvazioni in Giunta ed in Assemblea, la
confluenza di altre
Associazioni in Assoconsult;
m. su proposta del Presidente deliberare la costituzione o la chiusura di
eventuali sedi operative;
n. esercitare d'urgenza i poteri della Giunta salvo successiva ratifica;
o. deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Giunta e/o
del'Assemblea generale;
p. esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.
17. Presidente
Il Presidente ha la responsabilità di coordinare le attività dell’Associazione e
l’amministrazione ordinaria e straordinaria di questa, nonché l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza, anche legale,
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e
resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente dell’Associazione rimane in carica quattro anni e non può essere
immediatamente rieletto al termine del mandato.
Elezioni
Il Presidente, su proposta della Giunta, è eletto dall’Assemblea Generale e si
insedia entro i dieci giorni successivi alla Assemblea Generale ordinaria
annuale che approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, la
Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta di
tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano
maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non
possono fare parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica. La
partecipazione alla Commissione di Designazione comporta la rinuncia preventiva
alla candidatura a Presidente e a quella di Vice Presidente.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia
consultazione degli Soci allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare
uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse; devono in ogni caso
essere sottoposte al voto della Giunta anche quelle candidature che risultino
appoggiate per iscritto e/o posta elettronica dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a
scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre
all’Assemblea.
In una riunione di Giunta successiva a quella di designazione ed antecedente
all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente presenta il programma per il
quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti; la Giunta vota il programma
proposto e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva
deliberazione da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea Generale elegge il Presidente, sulla base della proposta di Giunta,
e contestualmente approva il programma e nomina i Vice Presidenti. Qualora la
proposta di candidatura a Presidente e di programma venissero respinte, va
ripetuta la procedura di designazione.
Competenze
Compete al Presidente:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Generale
b) convocare e presiedere le Assemblee di Area e di Settore ove mancasse il
Coordinatore e/o
il suo Vicario;
c) convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio Direttivo;
d) proporre alla Giunta i nominativi dei Vice Presidenti, e nominare il Vice
Presidente Vicario;
e) proporre alla Giunta la nomina del Tesoriere;
f) proporre alla Giunta la costituzione/scioglimento di un Settore di Competenza
o di un'Area
Territoriale
g) esercitare la rappresentanza, anche legale, dell’Associazione;
h) agire e resistere in giudizio;
i) dare esecuzione alle delibere degli organi associativi;
j) provvedere alla amministrazione ordinaria e vigilare sull’andamento
associativo;
k) esercitare d’urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva
ratifica;
l) formalizzare la carica dei Coordinatori di Settore e di Area, eletti dalle
relative Assemblee;
m) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione e lo scioglimento di
Comitati, Commissioni,
Gruppi di Lavoro, e la nomina e/o la revoca dei relativi Coordinatori;
n) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti esterni
dell’Associazione in Enti,
Associazioni e altre strutture esterne;
o) comunicare ai Soci le eventuali decadenze dalle cariche, deliberate dai
probiviri nel rispetto
delle norme del presente Statuto;
p) comunicare ai Soci gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti nei loro
confronti;
q) comunicare ai Soci l’avvenuta delibera di accettazione o di espulsione nei
loro confronti;
r) formalizzare la creazione, risoluzione o modifica del rapporto di lavoro con
eventuali
dipendenti e/o altri collaboratori
s) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione o la chiusura di eventuali
sedi operative;
t) esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, a componenti del Consiglio
Direttivo o ad altri soci, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue
attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito
della normale attività operativa.
18. Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e
nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero
variabile di Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre, la cui elezione è
disciplinata dall’art.17.
Tra i Vice Presidenti, il Presidente ne designa uno come Vice Presidente
Vicario, che ha il ruolo di sostituire istituzionalmente il Presidente in caso
di sua assenza od impedimento.
Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti deleghe relative
all’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione di
programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al
Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi
decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un
ulteriore mandato a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono
ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.
Nel caso vengano a mancare durante il mandato essi sono sostituiti, su proposta
del Presidente, dalla Giunta, salvo ratifica della prima Assemblea Generale
utile, e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
19. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è l’organo al quale è demandato il controllo
della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
L’Assemblea Generale dei Soci, nell’anno successivo a quello di elezione del
Presidente, elegge a scrutinio segreto un Collegio di tre Revisori Contabili
effettivi, nonché di due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei
rappresentanti dei Soci dell’Associazione.
Almeno uno dei Revisori Effettivi deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale
dei conti.
Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori
effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i
successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di
parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni, scade in
occasione dell’Assemblea Generale ed i suoi componenti sono rieleggibili senza
limiti di mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Collegio
dei Revisori Contabili decade l’anno successivo a quello del Presidente di
Assoconsult, anche in caso di dimissioni dello stesso.
I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il
Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei
voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione
economica e finanziaria dell’Associazione, ed in particolare:
a. esamina il bilancio consuntivo e ne riferisce all’Assemblea;
b. garantisce che il bilancio ed il relativo piano dei conti siano coerenti con
lo schema predisposto da Confindustria;
c. attesta che il bilancio annuale sia stato debitamente elaborato.
20. Probiviri
L’Assemblea generale dei Soci, nell’anno successivo a quello di elezione del
Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Indipendentemente dalla loro scadenza naturale, i Probiviri decadono l’anno
successivo a quello del Presidente di Assoconsult, in caso di dimissioni dello
stesso.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di
una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da
ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente
invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché
siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano
diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con
ogni altra carica interna ad Assoconsult.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione
delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e
che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione
della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un
Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti con
l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina
sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di
Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a
dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di
incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal
Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i
mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio,
tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento
confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di
arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data
in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale
termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è
inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali
la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri
della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio
arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle
controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa
dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, la decadenza dalle
cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle
designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una
controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni
anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere
funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al
precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre
Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal
presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli
effetti all'uopo stabiliti.
21 Tesoriere
Al Tesoriere viene affidata la supervisione dell’attività amministrativa e
finanziaria, inclusi i bilanci.
Viene nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente, di norma fra i
componenti della Giunta stessa. Mancando la disponibilità dei membri di Giunta,
la funzione può essere affidata, con analoghe modalità, ad altro Socio
Ordinario.
La durata della carica è contestuale a quella del Presidente dell’Associazione,
salvo dimissioni o revoca, e il mandato può essere rinnovato senza limiti.
Nel corso della vigenza della carica, l’eventuale sostituzione, per dimissioni o
revoca, avviene con modalità analoghe alla assunzione della carica sopra
descritta.
Competenze specifiche del Tesoriere sono:
a. impostare e controllare il sistema amministrativo dell’Associazione;
b. predisporre, in sintonia con la presidenza dell’Associazione, il budget ed il
bilancio preventivo;
c. seguire, attraverso l’elaborazione di consuntivi periodici, l’effettivo
andamento economico-finanziario e patrimoniale dell’Associazione;
d. riportare agli organi di controllo dell’Associazione, nelle sedi opportune,
eventuali problemi riscontrati;
e. elaborare il bilancio consuntivo dell’Associazione;
f. inviare ammonimento ai soci morosi nel pagamento delle quote associative,
anche ai fini di una eventuale espulsione successiva
g. collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza;
h. collaborare con l’eventuale commercialista esterno, per gli adempimenti
fiscali.
22 Direttore Generale, Segreteria Generale e Uffici Dipendenti
Direttore Generale
La posizione di Direttore Generale viene costituita su proposta del Consiglio
Direttivo, approvata dalla Giunta. Essa è facoltativa e può essere istituita
anche a tempo determinato, per il raggiungimento di obiettivi specifici.
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente. Deve essere totalmente estraneo all’Associazione e non
deve avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con i Soci.
Il Direttore risponde al Presidente, del quale attua le disposizioni,
nell’esecuzione delle attività associative. Sovrintende a tutti gli uffici e
servizi dell'Associazione, è responsabile del funzionamento della struttura
organizzativa e, su mandato del Presidente, esegue gli atti di ordinaria
amministrazione previsti dai programmi degli Organi Istituzionali.
Partecipa di norma, senza diritto di voto, ma con funzioni di supporto, alle
riunioni degli Organi centrali, ai quali propone quanto considera utile per il
conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario
coordinamento dell'attività associativa. Può partecipare alle riunioni del
Collegio dei probiviri solo su specifica richiesta del suo Presidente.
L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Direttore
Generale competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Segreteria Generale e Uffici Dipendenti
L’Associazione può disporre, per il supporto alle attività tese al perseguimento
dei propri fini istituzionali, di una Segreteria Generale.
Possono essere creati uffici periferici, collegati con la Segreteria Generale,
al servizio di aree geografiche omogenee di rilevante interesse per
l’Associazione.
La Segreteria Generale e gli uffici periferici possono essere coordinati da un
Segretario Generale, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale
dell’Associazione, se esiste, oppure al Presidente e al Vicepresidente Vicario
così come previsto per il Direttore Generale.
In mancanza del Direttore Generale, il Segretario Generale ne assume i compiti.
Sia il Segretario Generale, che il personale della segreteria e degli uffici
periferici, devono essere totalmente estranei all’Associazione, e non devono
avere alcun rapporto di partecipazione o di dipendenza con Soci.
L’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Segretario
Generale e dell’altro personale dipendente competono al Presidente, previa
delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
23. Settore
Al fine di sviluppare le diverse componenti di specializzazione del settore
della consulenza, l’Associazione si articola in Settori, comprendenti imprese
che operano in aree di specializzazione simili, o che hanno caratteristiche
simili in termini di dimensione e/o di offerta sul mercato.
La costituzione, accorpamento e cancellazione di un Settore viene deliberata
dalla Giunta, dietro proposta del Presidente dell'Associazione o dell’Assemblea
del Settore stesso.
Le finalità principali del Settore sono:
-
Lo sviluppo associativo nei confronti delle imprese con ambiti di
specializzazione omogenei;
-
La promozione dei servizi di consulenza specifici del settore, nei confronti del
mercato e nei confronti delle istituzioni;
-
Lo sviluppo di rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, con le
istituzioni e gli organi legislativi nazionali ed internazionali, relativamente
agli ambiti di specializzazione di competenza, in coordinamento con il
Presidente dell’Associazione;
-
Il rapporto con i Soci e lo sviluppo di iniziative tra i Soci (gruppi di
discussione, gruppi di lavoro, etc.); Ogni Socio Ordinario può aderire ad uno o più Settori, in base ai settori in cui
opera, specificando che i propri diritti di voto a livello complessivo di cui
all'art. 11 potranno essere distribuiti su uno o più settori. La distribuzione
dei diritti di voto deve essere comunicata entro l’inizio dell’anno sociale, e
non può essere modificata per tutto l’esercizio. Il Socio Ordinario ha inoltre la facoltà di partecipare alle attività di
ulteriori Settori, nei quali non può esercitare diritto di voto. Il Socio Aggregato ha la facoltà di partecipare alle attività di un Settore,
senza esercitare diritto di voto. L’attività dei Settori deve essere coerente e coordinata rispetto alle
strategie, alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali
dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione può autorizzare che il Settore, su richiesta del
proprio Coordinatore, previa autorizzazione della Giunta e con parere favorevole
del Tesoriere, abbia una propria gestione economica, purché nell’ambito e
coordinata con quella dell’Associazione e nel rispetto delle modalità previste
dal Regolamento.
Assemblea di Settore All’assemblea di Settore possono partecipare con diritto di intervento e di voto
solo i rappresentanti dei Soci Ordinari appartenenti al Settore, che siano in
regola con il versamento dei contributi associativi, o loro delegati scelti tra
gli esponenti dell’impresa che abbiano un significativo livello di competenza
nel settore in oggetto. I Soci Aggregati al Settore ed i Soci Onorari possono
presenziare all’Assemblea ed hanno diritto di intervento, ma non diritto di
voto. Ogni Socio votante può rappresentare, con delega scritta, solo un altro
Socio avente diritto di voto. L’Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno ed
ogni qualvolta lo richiedano il Coordinatore, almeno la metà dei componenti del
Consiglio Direttivo di Settore, almeno un quinto dei Soci Ordinari del Settore,
o il Presidente di Assoconsult. L’Assemblea viene convocata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vicario,
tramite fax o posta elettronica spediti almeno 15 giorni prima della data
fissata per la riunione. La prima Assemblea di un nuovo Settore viene indetta e presieduta dal Presidente
dell’Associazione. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati del
Settore che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero
dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto. Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova
Assemblea, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di
convocazione è ridotto a cinque giorni, e l’Assemblea è validamente costituita
quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti. La presidenza dell’Assemblea compete al Coordinatore del Settore o, in sua
assenza, al Vicario. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi
degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del
Coordinatore. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la
nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo
scrutinio segreto. Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la
base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile
ricorrere al Referendum, secondo le modalità definite nell’art. 14. Compete all’Assemblea di Settore:
a. eleggere il Coordinatore di Settore; b. deliberare la costituzione e lo scioglimento, qualora applicabile, del
Consiglio Direttivo di Settore, ed eleggere i suoi membri; c. approvare il programma di iniziative proposto dal Coordinatore di Settore;
d. proporre lo scioglimento del Settore, da sottoporre ad approvazione della
Giunta, su proposta del Coordinatore di Settore, quando siano venuti meno i
presupposti della sua esistenza.
Consiglio Direttivo di Settore
Il Consiglio può essere costituito, in base a
delibera dell’Assemblea di Settore, a condizione che il numero di Soci Ordinari
associati al Settore sia almeno pari a 30. Qualora un Settore non sia dotato di
Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono di competenza direttamente
dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo di Settore si pone l’obiettivo di collaborare con il
Coordinatore di Settore alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative
atte a sviluppare e valorizzare il ruolo della consulenza e l’immagine
dell’Associazione nel settore/ ambito di competenza. Il Consiglio Direttivo di Settore è composto dal Coordinatore del Settore e dai
Consiglieri in numero definito dall’Assemblea, e comunque non superiore ad un
quinto dei Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo di Settore viene eletto dalla
Assemblea di Settore. Risultano eletti i Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In corso
di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene
per nuova elezione, alla prima Assemblea utile. Possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore, se lo
ritengono opportuno, il Presidente di Assoconsult e/o un suo Vicepresidente da
lui delegato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore possono
partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su
problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri, i Revisori dei Conti, il
Tesoriere,. Il Coordinatore, per motivi particolari, può invitare a partecipare
alla riunione del Consiglio Direttivo di Settore, senza diritto di voto, persone
che non ne fanno parte. Il Consiglio Direttivo di Settore decade contestualmente alla decadenza del
Coordinatore di Settore. Il Consiglio Direttivo di Settore è convocato dal Coordinatore, o, in sua
assenza, dal Vicario, tramite fax o posta elettronica, inviati almeno 10 giorni
prima della riunione e contenenti l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione, e l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo di Settore si riunisce, anche con l'ausilio degli
strumenti di audio e video conferenza, almeno quattro volte l'anno, ed ogni
qualvolta lo richieda il Coordinatore, almeno un terzo dei suoi componenti,
almeno dieci Soci Ordinari, o il Presidente dell’Associazione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del
Consiglio. Alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse
deleghe. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore di Settore. Le delibere vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenendo
quindi conto anche degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del
Coordinatore. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la
nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto. Compiti del Consiglio Direttivo di Settore sono:
a. promuovere lo sviluppo Associativo nei confronti delle imprese che hanno
ambiti di specializzazione omogenei; b. rendersi promotori di iniziative a tutela degli interessi dei propri
associati e di sviluppo del business; c. sviluppare iniziative a favore dei Soci del Settore, mirate a promuovere il
ruolo della consulenza nel settore e a favorire lo scambio di esperienze ed informazioni tra
i Soci d. deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro di Settore, da sottoporre alla
ratifica del Consiglio Direttivo di Assoconsult, assumendone la responsabilità ed il controllo; e. proporre al Consiglio Direttivo di Assoconsult, anche coinvolgendo altri
Settori, iniziative di interesse multidisciplinare; f. proporre la nomina di rappresentanti dell’Associazione presso enti,
amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni, da sottoporre al Consiglio Direttivo
di Assoconsult;
Coordinatore di Settore Il Coordinatore rappresenta i Soci del Settore, e coordina le attività e le
iniziative deliberate dagli organi del Settore. Il Coordinatore di Settore, eletto tra i rappresentanti dei Soci Ordinari
associati al Settore, rimane in carica quattro anni, e non può essere
immediatamente rieletto al termine del mandato. Indipendentemente dalla sua
scadenza naturale, il Coordinatore di Settore decade contestualmente al
Presidente di Assoconsult, anche in caso di dimissioni dello stesso. Sono compiti propri del Coordinatore di Settore:
a. Rappresentare il Settore nei rapporti organizzativi interni all’Associazione
e, in coordinamento con il Presidente dell’Associazione, in quelli esterni; b. presentare all’Assemblea di Settore un programma periodico di iniziative, e
coordinarne la loro realizzazione; c. aggiornare Consiglio Direttivo e Giunta dei programmi proposti, delle
iniziative in corso e dei risultati raggiunti; d. coordinare e promuovere lo sviluppo associativo tra le imprese del proprio
settore; e. curare la gestione delle risorse del Settore, qualora lo stesso abbia una
gestione economica propria.
Il Coordinatore nomina un proprio Vicario, informando della decisione i Soci del
Settore ed il Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui nel Settore sia
costituito il Consiglio Direttivo, il Vicario dovrà essere nominato fra i
componenti del Consiglio Direttivo di Settore stesso. Il Coordinatore può delegare funzioni e compiti al Vicario, nonché a membri del
Consiglio Direttivo di Settore, assumendone comunque la responsabilità nei
confronti dell’Associazione.
24. Aree
Al fine di sviluppare l’attività associativa su tutto il territorio nazionale,
l’Associazione si articola in Aree, comprendenti una o più Regioni. Le finalità principali dell’ Area sono:
Lo sviluppo associativo sul territorio Lo sviluppo dei rapporti con le associazioni territoriali del Sistema
Confindustriale; Lo sviluppo di rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, con il
mercato e con altre organizzazioni territoriali, in coordinamento con il
Presidente dell’Associazione Il rapporto con gli associati e lo sviluppo di iniziative tra gli associati
(gruppi di discussione, gruppi di lavoro, etc.)
Ogni Socio Ordinario deve aderire all’Area in cui si trova la sede principale
della propria impresa, intendendosi per tale la sede legale o una sede operativa
dell’impresa, scelta dal Socio. Il Socio Ordinario ha inoltre la facoltà di
partecipare anche alle attività di Aree diverse da quella di appartenenza, ma
senza diritto di voto. L’attività delle Aree deve essere coerente e coordinata rispetto alle strategie,
alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali
dell’Associazione. La costituzione, accorpamento e cancellazione di un’Area viene deliberata dalla
Giunta, dietro proposta del Presidente nazionale o dell’Assemblea dell’Area
stessa. Assemblea di Area All’assemblea di Area possono partecipare con diritto di intervento e di voto i
rappresentanti dei Soci Ordinari appartenenti all’Area, che siano in regola con
il versamento dei contributi associativi. I Soci Aggregati al Settore ed i Soci
Onorari possono presenziare all’Assemblea ed hanno diritto di intervento, ma non
diritto di voto. Ogni Socio può essere rappresentato dal proprio Rappresentante, così come
indicato nell’art. 5, o da un soggetto da questi delegato, o da altra impresa
associata. Tutte le altre regole di composizione, convocazione e funzionamento
dell’Assemblea di Area sono uguali a quelle definite per l’Assemblea di Settore
(art. 23), . Compete all’Assemblea: a. eleggere il Coordinatore di Area;
b. deliberare la costituzione e lo scioglimento, qualora applicabile, del
Consiglio Direttivo di Area, ed eleggere i suoi membri; c. approvare il programma di iniziative proposto dal Coordinatore;
d. proporre lo scioglimento dell’Area, da sottoporre ad approvazione della
Giunta, quando siano venuti meno i presupposti della sua esistenza.
Consiglio Direttivo di Area
Il Consiglio Direttivo di Area si pone l’obiettivo di collaborare con il
Coordinatore di Area alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative atte
a sviluppare e valorizzare la consulenza e l’immagine dell’Associazione sul
territorio di riferimento. Il Consiglio può essere costituito, in base a
delibera dell’Assemblea di Area, a condizione che il numero di Soci effettivi
associati all’Area sia almeno pari a 30. Qualora un’Area non sia dotata di
Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono di competenza direttamente
dell’Assemblea di Area. Le regole di composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
di Area sono uguali a quelle definite per il Consiglio Direttivo di Settore
(art. 23). Le competenze del Consiglio Direttivo di Area sono: a. promuovere lo sviluppo Associativo sul territorio;
b. sviluppare iniziative locali a favore dei Soci dell’Area, mirate a promuovere
il ruolo della consulenza sul territorio e a favorire lo scambio di esperienze ed informazioni
tra i Soci c. costituire gruppi di lavoro regionali, o sottogruppi locali di gruppi di
lavoro su base nazionale/ settoriale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo
Nazionale, assumendone la responsabilità ed il controllo; d. proporre al Presidente e/o al Consiglio Direttivo Nazionale, anche
coinvolgendo altre entità organizzative, iniziative di interesse e dimensioni interregionali;
e. rendersi parte attiva e propositiva per sviluppare le iniziative delle
sezioni del Terziario Innovativo costituite presso le Associazioni e le Unioni Industriali
Territoriali; f. proporre al Presidente la nomina di rappresentanti esterni dell’Associazione
presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni locali, da
sottoporre al Consiglio Direttivo.
Coordinatore di Area Il Coordinatore di Area rappresenta i Soci dell’Area, e coordina le attività e
le iniziative deliberate dagli organi dell’Area. Il Coordinatore di Area rimane in carica quattro anni, e non può essere
immediatamente rieletto al termine del mandato. Sono compiti propri del Coordinatore di Area:
a. Rappresentare l’Area nei rapporti organizzativi interni all’Associazione, e,
in coordinamento con il Presidente dell’Associazione, in quelli esterni; b. presentare all’Assemblea di Area un programma periodico di iniziative e
coordinarne la loro realizzazione; c. coordinare e promuovere lo sviluppo associativo sul territorio;
d. promuovere lo sviluppo dei rapporti con altre Associazioni territoriali del
Sistema Confindustriale e non; e. curare la gestione delle risorse dell’Area, se essa ha una gestione economica
propria.
Il Coordinatore nomina un proprio Vicario, informando della decisione i Soci
dell’Area ed il Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui nell’Area sia
costituito il Consiglio Direttivo, il Vicario dovrà essere nominato fra i
componenti del Consiglio Direttivo di Area stesso. Il Coordinatore può delegare funzioni e compiti al Vicario, nonché a membri del
Consiglio Direttivo di Area, assumendone comunque la responsabilità nei
confronti dell’Associazione.
25. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni
I Gruppi di Lavoro, i Comitati e le Commissioni (di seguito “Gruppi di Lavoro”),
sono aggregazioni di Soci che intendono perseguire finalità progettuali di varia
natura (culturali, promozionali, di approfondimento, ecc.). Tali Gruppi possono essere costituiti o all’interno delle Aree, o all’interno
dei Settori, ma possono anche essere sviluppati trasversalmente a queste
articolazioni organizzative, qualora il tema in oggetto possa essere di
interesse a più dimensioni organizzative. I Gruppi di Lavoro sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale, su proposta del Presidente, e su eventuale richiesta o di un Organo
dell’Associazione, o di un Area, o di un Settore, o di almeno cinque Soci
effettivi. La costituzione di un Gruppo di lavoro deve essere resa nota a tutti i Soci
della dimensione di competenza (Area, Settore o tutti i Soci nel caso di Gruppi
di Lavoro trasversali). Ogni Gruppo di Lavoro è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione, e composto da tutti gli
associati che desiderano partecipare attivamente alla iniziativa. Ai Gruppo di
Lavoro possono partecipare, oltre al Rappresentante del Socio, altre persone
appartenenti al medesimo Socio, purché indicate dal Rappresentante del socio in
Assoconsult.
TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI
26. Fondo Comune
Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
a. dai contributi associativi; b. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; d. dalle erogazioni liberali e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle
eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento
dell’Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e
pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo
scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed
assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti
ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
27. Esercizio Sociale e Bilanci
L’esercizio annuale coincide con l’anno solare.
Per ciascun esercizio il Tesoriere, in accordo con il Presidente, predispone il
bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo il piano dei conti e lo
schema proposti da Confindustria; il documento viene discusso ed approvato dal
Consiglio Direttivo, che lo propone alla Giunta.. I Bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno
dieci giorni prima della data fissata per la riunione di approvazione in Giunta;
il Collegio dei Revisori appronta la propria Relazione. I Bilanci e la Relazione del Collegio dei Revisori contabili vengono presentati
per l’approvazione in Giunta e, successivamente alla Giunta, all’Assemblea
Generale dei Soci. I Bilanci preventivo dell’anno successivo con contestuale determinazione dei
contributi associativi a carico dei Soci, e consuntivo dell’anno precedente a
quello dell’Assemblea Generale che li esaminerà per le conseguenti delibere,
dovranno essere presentati alla stessa entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà in ogni caso essere trasmesso a Confindustria,
secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
28. Modificazioni dello Statuto
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale.
Le modificazioni del presente Statuto possono essere richieste da uno degli
Organi dell’Associazione con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi
componenti o da tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero
degli associati e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto. Per la valutazione e la elaborazione delle modificazioni, può essere istituita
dalla Giunta una specifica Commissione istituzionale, composta di almeno tre
membri. Le modificazioni proposte dovranno essere preventivamente esaminate dalla
Giunta, che esprimerà su di esse un parere motivato non vincolante, ed inviate a
tutti i Soci, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data di assemblea,
quindi sottoposte all’Assemblea, che dovrà approvarle con una maggioranza
favorevole che rappresenti almeno un terzo del numero degli associati e del
numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto. Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie è ammesso l’utilizzo del
Referendum, che nella fattispecie ha valore deliberativo. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, non è ammesso il
voto segreto. Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il
diritto di recesso immediato, da notificare entro 30 giorni dall’avvenuta
comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento
del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non
esimerà dunque il recedente dagli impegni economici verso l’Associazione
maturati fino alla data dell’Assemblea in cui sono state approvate le modifiche.
29. Scioglimento dell'Associazione e Fusione per Incorporazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea su
richiesta della Giunta o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del
numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto. Per la validità delle decisioni di scioglimento occorre un numero di voti
favorevoli che costituiscano almeno i due terzi del numero dei Soci e del numero
dei voti spettanti agli aventi diritto al voto. Contestualmente allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o
più Liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione
delle eventuali attività patrimoniali residue, devolvendole ad altre
associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere
favorevole dell’organismo di controllo previsto dalla legge. L’eventuale fusione per incorporazione di Assoconsult in altra Associazione è
deliberata dall’Assemblea su richiesta della Giunta. Per la validità della decisione di fusione occorre un numero di voti favorevoli
che costituiscano almeno la maggioranza assoluta del numero dei Soci e del
numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
30. Rinvio alla Legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento ai principi
generali, al Codice etico, alla Carta dei valori associativi, allo Statuto ed ai
Regolamenti di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
31. Disposizione Transitoria
Il presente Statuto decorre dal giorno della sua approvazione in Assemblea
Generale. Dalla data di decorrenza del presente Statuto, con provvedimenti del Presidente:
− le Delegazioni Territoriali cambiano la loro denominazione in Aree, ed i
relativi Presidenti in Coordinatori di Area; − i Consigli Direttivi delle Aree con meno di 30 Soci decadono, e le loro
competenze vengono trasferite all’Assemblea di Area; le Assemblee delle Aree con
almeno 30 Soci hanno facoltà di deliberare lo scioglimento dei rispettivi
Consigli Direttivi; − i Vice Presidenti delle Delegazioni territoriali, decadono, con facoltà per i
Coordinatori di Delegazione di nominare un Vicario;
Con la entrata in vigore del nuovo Statuto decadono:
− i membri elettivi della Giunta
− il Consiglio Direttivo
tali Organi rimangono in carica per il periodo necessario alla costituzione dei
nuovi, così come previsto dal presente Statuto.
Di conseguenza, a partire dalla data di approvazione del presente Statuto, si
provvederà a porre in atto le seguenti deliberazioni: − La Giunta approva il nuovo Regolamento dell’Associazione;la Giunta costituisce
i Settori;
− il Presidente convoca le Assemblee dei Settori, le quali eleggono
il rispettivo Coordinatore;
− l’Assemblea Generale dei Soci elegge i membri
elettivi di Giunta, ai sensi dell’art. 15;
− la Giunta elegge i due membri del
Consiglio Direttivo di propria competenza, e ratifica i due membri indicati dal Presidente; − il nuovo Consiglio Direttivo si costituisce.
Al fine di riallineare le durate dei mandati dei vari Organi alle norme
statutarie si prevede che: − Il mandato dell’attuale Presidente dell'Associazione viene prorogato fino al
2014, in coincidenza con l’Assemblea Generale di approvazione del Bilancio
consuntivo 2013; − I tre Vice Presidenti dell'Associazione e i Coordinatori dei Settori durano in
carica fino alla scadenza del mandato del Presidente, e decadono con il
Presidente anche in caso di sue dimissioni − Il Collegio dei Revisori Contabili ed i Probiviri decadono con la prima
Assemblea Generale dei Soci del 2011;
− I membri elettivi della Giunta che
saranno eletti dalla Assemblea Generale nel 2010 durano in carica fino alla
prima Assemblea Generale del 2015.
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